Art. 7 Modalita' per accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 1. Al fine di accedere alle misure di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n.4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata al presente regolamento (Allegato 2), indicando in particolare: a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009; b) di essere residente nella Regione almeno dal 1° gennaio 2009; c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarieta', ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti; d) di essere posto in mobilita' indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19 del decreto sopra citato; e) di aver perso il lavoro a far data dal 1° gennaio 2009 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale; f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b); g) di assumere l'onere di comunicare al Comune che ha ricevuto la richiesta: 1) la cessione dell'immobile oggetto del mutuo interessato dalla misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009; 2) ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento che legittimano il beneficio. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione del possesso delle condizioni per accedere alle misure di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 4; b) autocertificazione che il mutuo oggetto della misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, sia stato stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare; c) attestazione ISEE del nucleo familiare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b); d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento o l'autocertificazione dell'impossibilita' di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d'ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedi mento e all'adozione del provvedimento. 3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalita' informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalita', alla Regione Umbria, alla Societa' Gepafin S.p.A. la quale provvede al successivo inoltro all'Istituto bancario interessato dall'intervento, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario. 4. La garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 e' rilasciata dalla Societa' Gepafin S.p.A. ed e' riferita all'intero importo delle rate sospese, comprensivo degli interessi, calcolato sulla base dell'importo dell'ultima rata del mutuo scaduta precedentemente alla presentazione della richiesta, fino ad un importo massimo complessivo garantito di euro 20.000,00. 5. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 opera con un moltiplicatore pari a 30.