Art. 7 
 
                 Modalita' per accedere al beneficio 
     di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 
 
    1. Al fine di accedere alle misure di cui  all'art.  6,  comma  6
della  legge  regionale  n.4/2009,  il  lavoratore  deve   presentare
specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da  esso
indicato  redatta  su  apposita  modulistica,  allegata  al  presente
regolamento (Allegato 2), indicando in particolare: 
      a) di aver preso diretta visione del regolamento  regionale  di
attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009; 
      b) di essere residente nella  Regione  almeno  dal  1°  gennaio
2009; 
      c) di essere posto in cassa  integrazione  guadagni  ordinaria,
straordinaria o in deroga  ex  art.  19  del  decreto  legge  del  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge  n.  2
del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o  occupazionale,
o per contratto di solidarieta', ai sensi della  legge  223/1991,  da
almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti; 
      d) di essere posto in mobilita' indennizzata ai sensi dell'art.
4 della legge del 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19  del
decreto sopra citato; 
      e) di aver perso il lavoro a far data dal 1° gennaio  2009  per
effetto di crisi aziendali e/o occupazionale; 
      f) di essere nella condizione prevista dall'art.  4,  comma  1,
lettera b); 
      g) di assumere l'onere di comunicare al Comune che ha  ricevuto
la richiesta: 
        1) la cessione dell'immobile oggetto  del  mutuo  interessato
dalla misura di cui all'art. 6, comma  6  della  legge  regionale  n.
4/2009; 
        2) ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni
di cui  all'art.  2  del  presente  regolamento  che  legittimano  il
beneficio. 
    2. La richiesta di cui al comma 1  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione: 
      a)  autocertificazione  del  possesso  delle   condizioni   per
accedere alle misure di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera
a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 4; 
      b) autocertificazione che il mutuo oggetto della misura di  cui
all'art. 6, comma 6  della  legge  regionale  n.  4/2009,  sia  stato
stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione  dell'abitazione
principale del nucleo familiare; 
      c) attestazione ISEE del nucleo familiare ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera b); 
      d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il  lavoratore
richiedente del beneficio si trova nella condizione di  cui  all'art.
2,  comma  1  del   presente   regolamento   o   l'autocertificazione
dell'impossibilita' di acquisire detta attestazione, fatte  salve  le
fattispecie in cui le suddette informazioni  e  documentazioni  siano
acquisibili d'ufficio  da  parte  del  Comune,  che  ha  ricevuto  la
richiesta, deputato all'istruttoria del procedi mento e  all'adozione
del provvedimento. 
    3.  Il  Comune  che  ha  ricevuto  la  richiesta,  verificata  la
completezza  della  dichiarazione  di  cui  al  comma   1   e   della
documentazione allegata di cui al comma  2,  procede,  esclusivamente
con modalita' informatica, alla compilazione e alla formulazione  del
relativo provvedimento di concessione del beneficio di  cui  all'art.
6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009,  trasmettendolo,  con  la
medesima modalita', alla Regione Umbria, alla Societa' Gepafin S.p.A.
la  quale  provvede  al  successivo  inoltro  all'Istituto   bancario
interessato dall'intervento, rilasciandone automaticamente ricevuta e
relativa copia al beneficiario. 
    4. La garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della  legge  regionale
n. 4/2009 e' rilasciata dalla Societa' Gepafin S.p.A. ed e'  riferita
all'intero importo delle rate sospese, comprensivo  degli  interessi,
calcolato sulla base dell'importo dell'ultima rata del mutuo  scaduta
precedentemente  alla  presentazione  della  richiesta,  fino  ad  un
importo massimo complessivo garantito di euro 20.000,00. 
    5. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 6, comma  7  della  legge
regionale n. 4/2009 opera con un moltiplicatore pari a 30.