Art. 9 
 
       Disciplina dei rapporti per la concessione dei benefici 
          di cui all'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 
 
    1. La Regione Umbria definisce  attraverso  apposita  convenzione
quadro i rapporti con le Aziende erogatrici dei  servizi  interessati
per l'intervento di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n.
4/2009. 
    2. La Regione Umbria attraverso  Gepafin  S.p.A.,  definisce  con
apposita convenzione i rapporti con gli Istituti bancari  interessati
per l'intervento di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale  n.
4/2009. 
    3. La convenzione di cui al comma 1 definisce in particolare: 
      a)  termini  e  modalita'  per  l'avvio  della  sospensione  al
pagamento a seguito del provvedimento di  concessione  del  beneficio
adottato dal Comune che ha ricevuto la richiesta; 
      b) obblighi di comunicazioni da parte  dei  soggetti  erogatori
del servizio sospeso al Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato
all'istruttoria del procedimento e  all'adozione  del  provvedimento,
della documentazione (copia fattura  o  altro  documento)  attestante
l'onere a carico del soggetto interessato dalla sospensione; 
      c) condizioni di copertura; 
      d) calcolo degli interessi passivi, maturati  a  seguito  della
sospensione delle tasse, tariffe e canoni interessati  dal  beneficio
dei servizi elencati dall'art. 6, comma 1 della  legge  regionale  n.
4/2009; 
      e) modalita' e termini della trasmissione  per  via  telematica
delle comunicazioni. 
    4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo
devono essere sottoscritte entro sei settimane dall'entrata in vigore
del presente regolamento.