Art. 9 Disciplina dei rapporti per la concessione dei benefici di cui all'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 1. La Regione Umbria definisce attraverso apposita convenzione quadro i rapporti con le Aziende erogatrici dei servizi interessati per l'intervento di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 4/2009. 2. La Regione Umbria attraverso Gepafin S.p.A., definisce con apposita convenzione i rapporti con gli Istituti bancari interessati per l'intervento di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009. 3. La convenzione di cui al comma 1 definisce in particolare: a) termini e modalita' per l'avvio della sospensione al pagamento a seguito del provvedimento di concessione del beneficio adottato dal Comune che ha ricevuto la richiesta; b) obblighi di comunicazioni da parte dei soggetti erogatori del servizio sospeso al Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, della documentazione (copia fattura o altro documento) attestante l'onere a carico del soggetto interessato dalla sospensione; c) condizioni di copertura; d) calcolo degli interessi passivi, maturati a seguito della sospensione delle tasse, tariffe e canoni interessati dal beneficio dei servizi elencati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009; e) modalita' e termini della trasmissione per via telematica delle comunicazioni. 4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere sottoscritte entro sei settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.