Art. 11 Amministratore unico 1. L'amministratore unico e' nominato, ai sensi della legge regionale n. 5/2008, dal Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entita' di bilancio e complessita' organizzativa. 2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e puo' essere rinnovato una sola volta; l'incarico puo' essere revocato dal Presidente della Giunta regionale, oltre che nei casi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 5/2008, in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti nel bilancio preventivo economico. 3. L'incarico di amministratore unico non e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. I dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni e riammessi al termine dell'incarico nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento prima della nomina quale amministratore unico del consorzio. 4. Il trattamento economico dell'amministratore unico e' determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi, ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e, comunque, in misura non superiore a quella del responsabile di area di coordinamento. 5. L'amministratore unico: a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto; b) predispone il piano annuale delle attivita' e il bilancio preventivo economico in conformita' agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'art. 16; c) predispone il bilancio di esercizio; d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 8, comma 4, e ne assicura l'attuazione; e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attivita' del consorzio, tramite apposita relazione.