Art. 11 
 
                        Amministratore unico 
 
    1. L'amministratore unico  e'  nominato,  ai  sensi  della  legge
regionale n. 5/2008, dal Presidente della  Giunta  regionale  sentiti
gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti  di  eta'  non
superiore  ai  sessantacinque  anni  in  possesso  di  idonea  laurea
magistrale, o equivalente, e  di  comprovata  esperienza  manageriale
almeno quinquennale o, in  alternativa,  con  documentata  esperienza
almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale
in strutture  pubbliche  o  private  equiparabili  al  consorzio  per
entita' di bilancio e complessita' organizzativa. 
    2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni
e puo' essere  rinnovato  una  sola  volta;  l'incarico  puo'  essere
revocato dal Presidente della Giunta regionale, oltre che nei casi di
cui all'art. 15 della legge regionale n. 5/2008, in caso  di  mancato
conseguimento  dei  risultati  previsti   nel   bilancio   preventivo
economico. 
    3. L'incarico di amministratore unico non e' compatibile  con  lo
svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per
i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o
fuori ruolo. I dipendenti regionali  sono  collocati  in  aspettativa
senza assegni e riammessi al  termine  dell'incarico  nella  medesima
posizione giuridica ed economica  in  godimento  prima  della  nomina
quale amministratore unico del consorzio. 
    4.  Il  trattamento  economico   dell'amministratore   unico   e'
determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti,
ai sensi dei contratti collettivi, ai dirigenti regionali  di  ruolo,
inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e, comunque,  in
misura  non  superiore  a  quella  del  responsabile   di   area   di
coordinamento. 
    5. L'amministratore unico: 
      a) rappresenta legalmente  il  LAMMA  e  ne  cura  la  gestione
tecnica  e  amministrativa,  fatte  salve  le  eventuali  limitazioni
previste nello statuto; 
      b) predispone il piano annuale delle attivita'  e  il  bilancio
preventivo economico  in  conformita'  agli  indirizzi  della  Giunta
regionale di cui all'art. 16; 
      c) predispone il bilancio di esercizio; 
      d)   predispone   tutti   gli   altri   atti   da    sottoporre
all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 8, comma 4,  e  ne
assicura l'attuazione; 
      e) informa annualmente la Giunta regionale  sull'attivita'  del
consorzio, tramite apposita relazione.