Art. 6 
 
                          Atti costitutivi 
 
    1. Il Consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del
LAMMA, su proposta della Giunta regionale che li predispone  d'intesa
con gli altri enti consorziati. 
    2. La convenzione specifica le attivita' del LAMMA, le  modalita'
del raccordo operativo tra il  LAMMA  ed  i  soggetti  che  lo  hanno
costituito, le modalita' di partecipazione di altri enti, le quote di
partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed
i reciproci obblighi e garanzie. 
    3. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al
funzionamento del consorzio, nonche' quelle  relative  alle  funzioni
degli organi consortili; lo statuto disciplina altresi' le  modalita'
di ingresso ed i casi di esclusione o recesso dei consorziati. 
    4. Le previsioni dello statuto assicurano agli  enti  consorziati
un controllo analogo a quello che gli stessi  esercitano  sui  propri
uffici. 
    5. Ai fini di cui al comma 4, lo statuto prevede che i principali
atti di gestione del consorzio siano preventivamente comunicati  alla
Giunta regionale, oltre che agli altri enti consorziati; in relazione
agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione  da
parte della Giunta regionale, la stessa  puo'  in  qualsiasi  momento
impartire indirizzi al consorzio, sentiti gli altri enti consorziati. 
    6. Le eventuali modifiche della convenzione e dello statuto  sono
approvate  dal  Consiglio  regionale,  su   proposta   della   Giunta
regionale, previa acquisizione del parere  favorevole  dell'assemblea
dei  soci.  Le  modifiche  concernenti  ampliamenti   e   adeguamenti
dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di  quanto  previsto
dall'art. 4 in merito agli ambiti di attivita' del consorzio.