Art. 6 Atti costitutivi 1. Il Consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del LAMMA, su proposta della Giunta regionale che li predispone d'intesa con gli altri enti consorziati. 2. La convenzione specifica le attivita' del LAMMA, le modalita' del raccordo operativo tra il LAMMA ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalita' di partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consorzio, nonche' quelle relative alle funzioni degli organi consortili; lo statuto disciplina altresi' le modalita' di ingresso ed i casi di esclusione o recesso dei consorziati. 4. Le previsioni dello statuto assicurano agli enti consorziati un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri uffici. 5. Ai fini di cui al comma 4, lo statuto prevede che i principali atti di gestione del consorzio siano preventivamente comunicati alla Giunta regionale, oltre che agli altri enti consorziati; in relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte della Giunta regionale, la stessa puo' in qualsiasi momento impartire indirizzi al consorzio, sentiti gli altri enti consorziati. 6. Le eventuali modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea dei soci. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 in merito agli ambiti di attivita' del consorzio.