Art. 12 Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita' 1. Non e' richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 della legge regionale n. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purche' essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l'entita' e la distribuzione dei carichi; b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purche' essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l'entita' e la distribuzione dei carichi; 2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non e' richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 della legge regionale n. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all'art. 105-ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto: a) la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale; b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo. c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali; d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purche' non alterino il comportamento globale dell'edificio; f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purche' debitamente architravate; g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano; h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorche' praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati; i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuciscuci; j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati; k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purche' non interessino l'orditura principale; l) l'inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture; m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purche' la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticita' della struttura ne' il suo comportamento sismico; n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera; o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravita' o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza; p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosita' elevata e molto elevata, cosi' definite dagli strumenti di pianificazione del comune; q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte e' computato al cinquanta per cento.