Art. 12 
 
              Opere di trascurabile importanza ai fini 
                     della pubblica incolumita' 
 
    1. Non  e'  richiesto  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'art. 105 della legge regionale n. 1/2005 ovvero il  preavviso  di
cui all'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005: 
      a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purche' essi in
alcun modo non compromettano la sicurezza statica della  costruzione,
ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino
l'entita' e la distribuzione dei carichi; 
      b) per gli interventi di  manutenzione  straordinaria,  purche'
essi in alcun modo  non  compromettano  la  sicurezza  statica  della
costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che
non alterino l'entita' e la distribuzione dei carichi; 
    2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1,  non  e'
richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.  105  della
legge regionale  n.  1/2005  ovvero  il  preavviso  di  cui  all'art.
105-ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto: 
      a) la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura  secondaria
dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale; 
      b)  gli  interventi  che  riguardino   strutture   di   modesta
importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo. 
      c) le  piccole  aperture  nei  solai  che  non  interessino  le
strutture principali; 
      d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione
mediante cordolature affiancate; 
      e)  i  consolidamenti  del  terreno  di   fondazione   mediante
iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purche'  non
alterino il comportamento globale dell'edificio; 
      f) la creazione di aperture, anche per passaggio  di  impianti,
di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato,  purche'  debitamente
architravate; 
      g) la semplice sostituzione  di  architravature  con  altre  in
acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano; 
      h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o  comunque  leggera,
con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato,  a
destinazione  non  abitabile,  ancorche'  praticabile,  e  superficie
inferiore a dieci metri quadrati; 
      i) le riparazioni localizzate di danni non causate da  dissesti
attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuciscuci; 
      j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in  genere
sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi  delle  strutture
portanti principali  inferiori  a  ottanta  centimetri  e  superficie
inferiore a cinque metri quadrati; 
      k)  la  costruzione  ovvero  la  sostituzione  di  abbaini   in
copertura di superficie in pianta inferiore  a  due  metri  quadrati,
purche' non interessino l'orditura principale; 
      l) l'inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o
coperture; 
      m) le scale  di  collegamento  interne,  in  legno  o  metallo,
generalmente  prefabbricate,  per  un  solo  piano  e  di   larghezza
inferiore a novanta centimetri, purche' la necessaria demolizione  di
porzione del solaio non comprometta la staticita' della struttura ne'
il suo comportamento sismico; 
      n)  le  piccole  costruzioni  da  orto,  giardino  o   terrazzo
destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da
cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e  con  copertura
leggera; 
      o) le opere  di  sostegno  dei  terreni  di  tipo  semplice,  a
gravita' o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro  e
mezzo di altezza; 
      p) le piscine interrate scoperte con altezza  inferiore  a  due
metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli  di
pericolosita' elevata e molto elevata, cosi' definite dagli strumenti
di pianificazione del comune; 
      q) i locali tecnologici ed i serbatoi  di  volume  inferiore  a
trenta  metri  cubi.  Qualora  nel  locale  sia  presente  una  parte
interrata, il volume di tale parte  e'  computato  al  cinquanta  per
cento.