Art. 15 
Norma transitoria. Modalita' di presentazione su supporto cartaceo ed
  in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso
  scritto 
    1. Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua
gli standard digitali delle istanze e della  documentazione  previste
nel presente regolamento, le modalita' della  loro  presentazione  in
via  telematica  alle  strutture  regionali  competenti,  nonche'  le
modalita' di trasmissione in via telematica  agli  interessati  degli
atti da parte delle strutture regionali competenti. 
    2. Fino alla definizione delle nuove modalita'  di  presentazione
secondo quanto previsto al comma 1, le istanze  e  la  documentazione
sono presentate alla Regione  in  forma  cartacea.  La  richiesta  di
autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2 ed il preavviso scritto  di
cui all'art. 4, comma 2, sono presentati  alla  Regione  in  triplice
copia. Il progetto  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  e'
presentato in duplice copia, secondo quanto  previsto  agli  articoli
105, comma 4 e 105-quater, comma 2. 
    3. Successivamente all'accertamento di cui all'art. 5,  comma  1,
la Regione rilascia  all'interessato,  quale  attestato  di  avvenuto
deposito,  due  copie  del  preavviso  scritto  ed  una  copia  degli
elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due  copie  del
preavviso scritto e' inviata, a cura dell'interessato, al comune  nel
cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni
che ad esso competono.