Art. 15 Norma transitoria. Modalita' di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto 1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua gli standard digitali delle istanze e della documentazione previste nel presente regolamento, le modalita' della loro presentazione in via telematica alle strutture regionali competenti, nonche' le modalita' di trasmissione in via telematica agli interessati degli atti da parte delle strutture regionali competenti. 2. Fino alla definizione delle nuove modalita' di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la documentazione sono presentate alla Regione in forma cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui all'art. 4, comma 2, sono presentati alla Regione in triplice copia. Il progetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e' presentato in duplice copia, secondo quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105-quater, comma 2. 3. Successivamente all'accertamento di cui all'art. 5, comma 1, la Regione rilascia all'interessato, quale attestato di avvenuto deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due copie del preavviso scritto e' inviata, a cura dell'interessato, al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.