Art. 2 
 
          Richiesta di autorizzazione per gli interventi da 
              realizzare nelle zone ad alta sismicita' 
 
    1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone
ad  alta  sismicita',  e'  tenuto  a  presentare  la   richiesta   di
autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP  di  cui
all'art.  24  del  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59), secondo le modalita' di cui al presente articolo. 
    2.  Nella  richiesta  di  autorizzazione  sono  indicati  i  dati
anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del  direttore
dei lavori, del costruttore, del legale  rappresentante  in  caso  di
societa', nonche' del collaudatore nei casi  previsti  dalle  vigenti
normative, e dagli stessi e' sottoscritta. 
    3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti  di
cui all'art. 3. 
    4. Affinche' la richiesta di autorizzazione di  cui  al  presente
articolo possa essere valida anche come denuncia ai  sensi  dell'art.
65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove
esso sia gia' stato individuato. 
    5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi  del  comma  4,  il
costruttore trasmette la denuncia di cui all'art. 65 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001,  secondo  le  modalita'  ivi
previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione. 
    6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi  dell'art.  67,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono
assoggettate al  collaudo  statico,  la  nomina  del  collaudatore  e
l'accettazione  dell'incarico  di  collaudo  sono   comunicati   alla
struttura  regionale  competente  al  momento  della   richiesta   di
autorizzazione di cui al presente articolo. 
    7.  Gli   estremi   dell'autorizzazione   sono   registrati   con
numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono  il  numero
del progetto principale. 
    8. Dal momento del rilascio  dell'autorizzazione  possono  essere
iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi  alla  nomina
del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6. 
    9. Tutti  gli  adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuati  anche  con  riferimento  alle  varianti  sostanziali   al
progetto autorizzato.