Art. 2 Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita' 1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone ad alta sismicita', e' tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di societa', nonche' del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative, e dagli stessi e' sottoscritta. 3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di cui all'art. 3. 4. Affinche' la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove esso sia gia' stato individuato. 5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il costruttore trasmette la denuncia di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le modalita' ivi previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione. 6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l'accettazione dell'incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo. 7. Gli estremi dell'autorizzazione sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale. 8. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alla nomina del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6. 9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto autorizzato.