Art. 3
Catasto regionale delle grotte
1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle
grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio regionale.
Per ciascuna grotta sono indicati la descrizione, l'indicazione dei
dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonche'
ogni altra notizia utile.
2. La gestione del catasto regionale delle grotte puo' essere
affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla DSL, che
garantisce la conformita' ed il coordinamento con il catasto
speleologico nazionale della Societa' speleologica italiana. La
convenzione prevede le modalita' di acquisizione e di aggiornamento
dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di
chiunque, nonche' le connesse attivita' scientifiche e divulgative.