Art. 3 
 
                   Catasto regionale delle grotte 
 
    1. La Regione istituisce e gestisce il  catasto  regionale  delle
grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio regionale.
Per ciascuna grotta sono indicati la descrizione,  l'indicazione  dei
dati topografici e metrici, i rilievi speleologici  eseguiti  nonche'
ogni altra notizia utile. 
    2. La gestione del catasto regionale  delle  grotte  puo'  essere
affidata, previa stipula  di  apposita  convenzione,  alla  DSL,  che
garantisce  la  conformita'  ed  il  coordinamento  con  il   catasto
speleologico  nazionale  della  Societa'  speleologica  italiana.  La
convenzione prevede le modalita' di acquisizione e  di  aggiornamento
dei dati catastali,  la  loro  consultazione  gratuita  da  parte  di
chiunque, nonche' le connesse attivita' scientifiche e divulgative.