Art. 2 Modifiche della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009)» le parole «si fa fronte con uno stanziamento di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila)» sono sostituite dalle seguenti parole «si fa fronte con uno stanziamento di € 3.000.000,00 (tre milioni)». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 « Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009)» e' sostituita dalla seguente: «b) alle Associazione di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonche' alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo».