Art. 2 
 
        Modifiche della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 
 
    1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 30  aprile  2009,
n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio  annuale
2009  e  pluriennale  2009  -  2011  della  Regione  Abruzzo   (Legge
Finanziaria 2009)» le parole «si fa fronte con  uno  stanziamento  di
€ 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila)»  sono  sostituite  dalle
seguenti parole «si fa fronte con uno stanziamento di €  3.000.000,00
(tre milioni)». 
    2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della  legge  regionale
30 aprile 2009, n. 6 « Disposizioni finanziarie per la redazione  del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo
(Legge Finanziaria 2009)» e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  alle  Associazione  di  volontariato   iscritte   all'Albo
regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due  anni,
che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza
fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti  al
giorno e per un periodo di tempo non  inferiore  a  mesi  10  (dieci)
nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo,  nonche'
alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in
stato di poverta' estrema o senza fissa dimora da almeno  5  (cinque)
anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno  e
per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che
precede quello di assegnazione del contributo».