Art. 2 Contributi alle associazioni 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle sezioni delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, per programmi d'attivita' afferenti alle iniziative previste all'art. 1, comma 2. 2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato apposito regolamento con il quale sono definite le modalita' e i termini per la presentazione delle domande, i criteri di riparto dei contributi, nonche' le modalita' di rendicontazione dei contributi stessi.