Art. 2 
 
                    Contributi alle associazioni 
 
    1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
contributi alle sezioni delle associazioni di cui all'art.  1,  comma
1, per  programmi  d'attivita'  afferenti  alle  iniziative  previste
all'art. 1, comma 2. 
    2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della  Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione   del
Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, e' approvato apposito regolamento con il
quale sono definite le modalita' e i  termini  per  la  presentazione
delle domande, i  criteri  di  riparto  dei  contributi,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione dei contributi stessi.