Art. 2 
 
        Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003 
 
    1. L'art. 13 della legge regionale n. 8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 13.(Priorita' ed esclusioni) - 1. Fermo  restando  quanto
previsto dagli artt. 24-octies e 24-novies, con  deliberazione  della
Giunta regionale sono  individuate  le  ipotesi  di  priorita'  e  di
esclusione dai finanziamenti previsti dall'art. 11.».