Art. 2 Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003 1. L'art. 13 della legge regionale n. 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 13.(Priorita' ed esclusioni) - 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 24-octies e 24-novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorita' e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'art. 11.».