Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 8/2003 
 
    1. All'art. 23 della legge regionale n. 8/2003, sono apportate le
seguenti modifiche: 
      a) al comma 1  le  parole  «Le  strutture  sportive  aperte  al
pubblico  per  l'esercizio  di  attivita'   motorie   finalizzate   a
contribuire  a  un  corretto  sviluppo,   mantenimento   o   recupero
psico-fisico  della  persona  si  avvalgono»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «I gestori di attivita'  sportive  svolte  nelle  palestre,
sale ginniche e in genere in strutture sportive  aperte  al  pubblico
per l'esercizio di  attivita'  motorie,  costituiti  anche  in  forma
associativa, si avvalgono»; 
      b) al comma 2 le parole «Prima  dell'inizio  dell'attivita',  i
gestori delle» sono sostituite dalle seguenti: «Igestori di attivita'
nelle»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.   Il   direttore   tecnico    ha    la    responsabilita'
dell'applicazione dei programmi svolti  nella  struttura.  Spetta  in
particolare al direttore tecnico: 
          a) la  verifica  del  possesso  dell'idoneita'  fisica  dei
praticanti l'attivita' sportiva, comprovata  dalla  presentazione  di
apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente; 
          b)  il  controllo   dell'adeguatezza   delle   attrezzature
sportive; 
          c) la verifica della presenza  e  della  funzionalita'  dei
presidi  sanitari  di  primo  intervento  previsti  dalla   normativa
vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti; 
          d)  la  consulenza,  ove  richiesta,  sugli  effetti  degli
integratori alimentari; 
          e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti
l'attivita'  sportiva  del  foglio  informativo  antidoping  di   cui
all'art. 24-septies; 
          f) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.»; 
      d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Il direttore tecnico e' tenuto a frequentare i  corsi
di formazione e di aggiornamento in materia antidoping nei termini  e
con le modalita' previsti dal Piano regionale di lotta al  doping  di
cui all'art. 24-ter.»; 
      e) al comma 6 le parole «sanzione pecuniaria da  un  minimo  di
1.000 euro a  un  massimo  di  10.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sanzione pecuniaria da un minimo  di  duemila  euro  a  un
massimo di ventimila euro»; 
      f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle
strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attivita'
siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o  detenzione
di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai  sensi
della normativa vigente.».