Art. 5 Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 1. L'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 24.(Tutela della salute in ambito sportivo) - 1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire un corretto stile di vita e la tutela della salute dei praticanti l'attivita' sportiva e degli operatori sportivi. 2. La Regione sostiene altresi' la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e societa' sportive per interventi di primo soccorso durante l'attivita' atletica. 3. La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet. 4. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), delle istituzioni scolastiche e delle Universita' della Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale.».