Art. 5 
 
        Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 
 
    1. L'art. 24 della legge regionale n. 8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 24.(Tutela della salute  in  ambito  sportivo)  -  1.  La
Regione promuove iniziative di sensibilizzazione  e  di  informazione
per favorire un corretto stile di vita e la tutela della  salute  dei
praticanti l'attivita' sportiva e degli operatori sportivi. 
    2. La Regione sostiene altresi'  la  formazione  degli  operatori
medici  per  la  prestazione  delle  cure  primarie,  del   personale
tecnico-sportivo e dei collaboratori delle  associazioni  e  societa'
sportive  per  interventi  di  primo  soccorso  durante   l'attivita'
atletica. 
    3.  La  Regione  sostiene  campagne  di  sensibilizzazione  sugli
effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze,  anche
acquistati all'estero e via internet. 
    4. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono  realizzati  con
il concorso delle Aziende per i servizi sanitari,  della  Federazione
medico sportiva italiana  (FMSI),  delle  istituzioni  scolastiche  e
delle Universita' della Regione, secondo le indicazioni contenute nel
Piano sanitario regionale.».