Art. 6 Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 8/2003 1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 8/2003, sono inseriti i seguenti: «Art. 24-bis.(Passaporto medico sportivo) - 1. La Regione promuove la realizzazione di un progetto per l'istituzione del passaporto medico del praticante l'attivita' sportiva. 2. Il progetto e' diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale. 3. Il sistema informatico, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, e' costituito per finalita' di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico. Art. 24-ter. Piano regionale di lotta al doping 1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n.376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello. 2. Per le finalita' previste al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attivita' per la lotta al doping. 3. Il Piano e' predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Universita' degli studi della Regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e della FMSI. 4. Il Piano e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani. Art. 24-quater. Attivita' di prevenzione 1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce esostiene in particolare i seguenti interventi: a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Universita'; b) informazione antidoping tra i praticanti attivita' fisico-motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche; c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico; d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato; e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'art. 23, nonche' per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle societa' sportive; f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta; g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping; h) studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonche' all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute. 2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonche' i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti. Art. 24-quinquies. Potenziamento dei controlli antidoping 1. La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, puo' stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attivita' sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva. 2. La convenzione prevede in particolare le modalita' di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attivita' sportive agonistiche nella lotta antidoping. Art. 24-sexies. Soggetti attuatori 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 24-quater, 24-quinquies e 24-septies, laRegione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Universita' degli studi della Regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e societa' sportive. 2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Universita' della Regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli-Venezia Giulia, nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 24-quater, comma 1, lettere d), e), f) e h). 3. I benefici sono concessi per attivita' e iniziative che abbiano un interesse regionale. 4. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione degli incentivi. 5. E' data priorita' alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalita' formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping dell'Universita' degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Universita' di Trieste. Art. 24-septies. Foglio informativo antidoping 1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari. 2. Il foglio informativo e' destinato ai praticanti attivita' fisico motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma 1, e agli atleti agonisti. 3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attivita' organizzate dai gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1 nel caso di atleti praticanti attivita' sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione e' richiesta a ogni prima iscrizione alla societa' e associazione sportiva. 4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo. 5. Il foglio informativo altresi' e' messo a disposizione nei centri Informagiovani. 6. Il foglio informativo e' predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'Amministrazione regionale. 7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della societa', associazione sportiva, nonche' dei gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalita' previste dall'art. 23, comma 6. Art. 24-octies. Certificato di qualita' antidoping 1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualita' antidoping alle associazioni e societa' sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping ealle strutture di cui all'art. 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'art. 24-quater, comma 1, lettera e). 2. Il certificato di qualita' e' una delle priorita' nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attivita' e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e societa' sportive, nonche' dai soggetti gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1. Art. 24-novies. Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali 1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli artt. 11 e 24-sexies ad associazioni e societa' sportive, i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping. 2. Le associazioni e le societa' in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1, sono altresi' escluse dai contributi e finanziamenti previsti ai sensi degli artt. 11 e 24-sexies, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.».