Art. 6 
 
         Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 8/2003 
 
    1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 8/2003, sono  inseriti
i seguenti: 
      «Art. 24-bis.(Passaporto  medico  sportivo)  -  1.  La  Regione
promuove la  realizzazione  di  un  progetto  per  l'istituzione  del
passaporto medico del praticante l'attivita' sportiva. 
    2. Il progetto e' diretto  all'attivazione,  nel  rispetto  della
normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un
sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei  dati  e  delle
informazioni  sanitarie  dell'atleta  disponibili   nell'ambito   del
Servizio sanitario regionale. 
    3.  Il  sistema  informatico,  da   rendere   accessibile   anche
attraverso  la  Carta  regionale  dei  servizi,  e'  costituito   per
finalita' di  tutela  della  salute  dell'atleta  e  di  monitoraggio
epidemiologico. 
 
                            Art. 24-ter. 
                 Piano regionale di lotta al doping 
 
    1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'art.  5
della  legge  14  dicembre  2000,  n.376  (Disciplina  della   tutela
sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping), e
nel rispetto della normativa  WADA,  promuove  la  prevenzione  e  il
contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello. 
    2. Per le finalita' previste al comma 1, la Regione definisce  un
Piano triennale di attivita' per la lotta al doping. 
    3. Il Piano e' predisposto dalla Direzione centrale competente in
materia  di  sport,  in  collaborazione  con  la  Direzione  centrale
competente in tema di  salute  e  con  le  altre  direzioni  centrali
interessate, con il concorso  delle  Universita'  degli  studi  della
Regione, del CONI, degli enti di  promozione  sportiva,  dell'Ufficio
scolastico regionale e della FMSI. 
    4. Il Piano e' approvato dalla Giunta  regionale,  previo  parere
della Commissione consiliare competente, su  proposta  dell'assessore
allo sport, di concerto con gli assessori  alla  salute,  istruzione,
formazione e politiche per i giovani. 
 
                           Art. 24-quater. 
                      Attivita' di prevenzione 
 
    1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal  Piano  regionale  di
lotta al doping, la Regione  favorisce  esostiene  in  particolare  i
seguenti interventi: 
      a) iniziative e  programmi  di  prevenzione  nell'ambito  delle
scuole e delle Universita'; 
      b)  informazione  antidoping   tra   i   praticanti   attivita'
fisico-motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma 1, e  tra  i
partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche; 
      c) campagne  di  formazione,  informazione  ed  educazione  sui
rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti  distorsivi
che da esso derivano per i valori etici dello sport  e  della  salute
rivolte agli atleti agonisti con particolare  attenzione  ai  giovani
che intendono svolgere sport a livello professionistico; 
      d) servizio di consulenza  gratuita  e  in  forma  anonima  sui
rischi per la salute derivanti dall'assunzione di  sostanze  dopanti,
farmaci  e  integratori  alimentari,  fornito  attraverso  una  linea
telefonica e un sito web dedicato; 
      e) corsi di formazione e di aggiornamento sui  danni  derivanti
dall'uso di sostanze dopanti  e  sulla  normativa  antidoping  per  i
direttori tecnici di cui all'art. 23,  nonche'  per  i  dirigenti,  i
tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e
delle societa' sportive; 
      f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli
operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale  e
per i pediatri di libera scelta; 
      g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping; 
      h) studi sulle  cause  del  doping  e  ricerca  antidoping  con
particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione  e
alla percezione dei connessi rischi, nonche'  all'utilizzo  di  nuove
sostanze e alla percezione del danno alla salute. 
    2. Sono ritenuti prioritari gli interventi  rivolti  ai  giovani,
agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonche'  i  progetti  per  la
tutela della salute promossi  dagli  istituti  scolastici  che  fanno
esplicito  riferimento  ai  danni  derivanti  dall'uso  di   sostanze
dopanti. 
 
                         Art. 24-quinquies. 
               Potenziamento dei controlli antidoping 
 
    1. La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano  regionale
di lotta al doping, puo' stipulare  un'apposita  convenzione  con  le
competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e
la diffusione dei  controlli  antidoping  nel  territorio  regionale,
nell'ambito  delle  attivita'  sportive  agonistiche  organizzate  da
associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive  e  agli
enti di promozione sportiva. 
    2.  La  convenzione  prevede  in  particolare  le  modalita'   di
coinvolgimento diretto degli organizzatori delle  attivita'  sportive
agonistiche nella lotta antidoping. 
 
                           Art. 24-sexies. 
                         Soggetti attuatori 
 
    1. Per la realizzazione degli  interventi  previsti  dagli  artt.
24-quater,  24-quinquies  e   24-septies,   laRegione,   secondo   le
indicazioni del Piano regionale di lotta al  doping,  sostiene  spese
dirette  oppure  eroga  contributi  e  finanziamenti  per  iniziative
promosse  dal  CONI,  dalle  federazioni  sportive,  dagli  enti   di
promozione sportiva, dalle Universita'  degli  studi  della  Regione,
dall'Ufficio scolastico regionale,  dalle  Aziende  sanitarie,  dalla
FMSI, dalle associazioni e societa' sportive. 
    2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle  Universita'  della
Regione,  dalla  FMSI  e  dalla  Scuola  dello  Sport  del  CONI  del
Friuli-Venezia  Giulia,  nell'attuazione  degli  interventi  previsti
dall'art. 24-quater, comma 1, lettere d), e), f) e h). 
    3. I benefici  sono  concessi  per  attivita'  e  iniziative  che
abbiano un interesse regionale. 
    4. Con regolamento sono individuati i criteri e le  modalita'  di
erogazione degli incentivi. 
    5.  E'  data  priorita'  alle  iniziative   realizzate   mediante
l'utilizzo  di  professionalita'  formatesi  presso   il   corso   di
perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo  studio,  la
formazione e l'informazione sul doping dell'Universita'  degli  studi
di  Udine,  in  collaborazione  con  il  dipartimento  di  Psicologia
dell'Universita' di Trieste. 
 
                          Art. 24-septies. 
                    Foglio informativo antidoping 
 
    1. La Regione predispone  un  foglio  informativo  concernente  i
rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso
di farmaci e integratori alimentari. 
    2. Il foglio informativo e'  destinato  ai  praticanti  attivita'
fisico motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma  1,  e  agli
atleti agonisti. 
    3. La sottoscrizione per presa  visione  del  foglio  informativo
avviene al momento dell'iscrizione  alle  attivita'  organizzate  dai
gestori delle strutture di cui  all'art.  23,  comma  1 nel  caso  di
atleti praticanti attivita'  sportiva  di  carattere  agonistico,  la
sottoscrizione e' richiesta a ogni prima iscrizione alla  societa'  e
associazione sportiva. 
    4.   Per   le   manifestazioni   non    agonistiche,    sostenute
dall'amministrazione  regionale,  gli  organizzatori  sono  tenuti  a
mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo. 
    5. Il foglio informativo altresi' e'  messo  a  disposizione  nei
centri Informagiovani. 
    6. Il foglio informativo e' predisposto dalla Direzione  centrale
preposta alla tutela della  salute,  di  concerto  con  la  struttura
regionale competente in materia di sport  e  inserito  nel  sito  web
dell'Amministrazione regionale. 
    7. La violazione dell'obbligo di  cui  al  comma  3,  comporta  a
carico della societa', associazione  sportiva,  nonche'  dei  gestori
delle strutture di cui all'art. 23, comma 1,  l'applicazione  di  una
sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille  euro  a  un
massimo di cinquemila euro. Le  sanzioni  sono  applicate  secondo  i
termini e le modalita' previste dall'art. 23, comma 6. 
 
                           Art. 24-octies. 
                 Certificato di qualita' antidoping 
 
    1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato
di qualita' antidoping alle  associazioni  e  societa'  sportive  che
abbiano aderito a iniziative di prevenzione  e  contrasto  al  doping
ealle strutture di cui all'art. 23, comma 1, i cui direttori  tecnici
abbiano partecipato ai  corsi  di  aggiornamento  previsti  dall'art.
24-quater, comma 1, lettera e). 
    2. Il certificato  di  qualita'  e'  una  delle  priorita'  nella
concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione  per
le attivita' e per le manifestazioni promosse  dalle  associazioni  e
societa' sportive, nonche' dai soggetti gestori  delle  strutture  di
cui all'art. 23, comma 1. 
 
                           Art. 24-novies. 
         Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali 
 
    1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli  artt.
11 e 24-sexies ad associazioni e societa' sportive,  i  cui  iscritti
siano  stati  riconosciuti  responsabili  di  illeciti   disciplinari
sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i  cui
dirigenti, tecnici, allenatori e  preparatori  atletici  siano  stati
riconosciuti  responsabili  di  violazioni  della  normativa  statale
antidoping. 
    2. Le associazioni e le societa' in relazione alle quali si siano
verificati i fatti di cui al  comma  1,  sono  altresi'  escluse  dai
contributi e  finanziamenti  previsti  ai  sensi  degli  artt.  11  e
24-sexies, per i  due  anni  successivi  all'accertamento  dei  fatti
medesimi.».