Art. 7 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta  al  doping
previsto dall'art. 24-ter  della  legge  regionale  n.  8/2003,  come
inserito dall'art. 6, gli interventi di prevenzione  e  contrasto  al
doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
    2. La Giunta regionale approva il Piano  regionale  di  lotta  al
doping entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
    3. Fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi,
gli interventi previsti dall'art. 24-bis  della  legge  regionale  n.
8/2003,  come  inserito  dall'art.  6,   sono   realizzati   in   via
sperimentale.