Art. 8 
 
                          Norme finanziarie 
 
    1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art.  11,
comma 1, della legge regionale n.8/2003, come modificato dall'art. 1,
comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e ai capitoli
6037 e 6040 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 
    2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della legge
regionale n. 8/2003, come sostituito dall'art. 5, comma  1,  e  dagli
articoli 24-bis,  24-quater,  24-quinquies,  24-sexies  e  24-septies
della legge regionale n. 8/2003, come inseriti dall'art. 6, comma  1,
fanno carico all'unita' di bilancio 5.1.1.1088  e  al  capitolo  6072
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli  anni  2009-2011  e  del  bilancio  per  l'anno   2009   la   cui
denominazione e' sostituita  con  la  seguente:  «Iniziative  per  la
tutela della salute in ambito sportivo e di contrasto al doping». 
    3. Le entrate derivanti dall'applicazione  dell'art.  24-septies,
comma 7, della legge regionale n. 8/2003, come inserito dall'art.  6,
comma 1, affluiscono all'unita' previsionale di  base  3.2.121  dello
stato di previsione dell'entrata del  bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 39 che si
istituisce per memoria con la denominazione «Proventi delle  sanzioni
pecuniarie  amministrative   in   materia   di   foglio   informativo
antidoping». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione. 
      Trieste, 6 agosto 2009 
 
                                TONDO