Art. 10 Regolamento 1. La Giunta regionale definisce con regolamento entro 90 giorni: a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalita'; b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'eta' evolutiva ed alla famiglia; c) ulteriori modalita' di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.