Art. 10 
 
                             Regolamento 
 
    1. La Giunta regionale definisce con regolamento entro 90 giorni: 
      a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone  la
funzionalita'; 
      b) i requisiti professionali del personale addetto agli  uffici
del Garante, promuovendone la formazione specifica  alla  trattazione
delle questioni relative alla tutela minorile, all'eta' evolutiva  ed
alla famiglia; 
      c)  ulteriori  modalita'  di  funzionamento  degli  uffici  del
Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.