Art. 9 Relazioni e pubblicita' 1. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante puo' inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinche' lo stesso le discuta. 2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti e' data pubblicita' su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale. 3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attivita' svolta.