Art. 9 
 
                       Relazioni e pubblicita' 
 
    1. Nei casi di particolare importanza, o comunque  meritevoli  di
urgente considerazione, il  Garante  puo'  inviare  in  ogni  momento
relazioni ai Presidenti della Giunta e del  Consiglio  regionale.  Il
Presidente  del  Consiglio  regionale  dispone   l'iscrizione   delle
relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinche' lo stesso le
discuta. 
    2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate  nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti e' data  pubblicita'
su quotidiani,  emittenti  radiofoniche  e  televisive  a  diffusione
regionale. 
    3. Le Commissioni consiliari possono  convocare  il  Garante  per
avere chiarimenti sull'attivita' svolta.