Art. 8 
 
    Inserimento dell"art. 32-bis nella legge regionale n. 25/1998 
 
    1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 25/1998 e' aggiunto il
seguente: 
      «Art. 32-bis. (Disposizioni transitorie  concernenti  gli  atti
attuativi di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed e-bis)) -  1.  Le
norme regolamentari di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  e),  e  i
criteri e le linee guida di cui all'art. 5, comma 1, lettera  e-bis),
sono  approvati  dalla  Giunta  regionale  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente articolo. 
    2. Fino all'approvazione degli atti di cui comma  1,  restano  in
vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con  decreto
del Presidente della Giunta  regionale  25  febbraio  2004,  n.  14/R
(Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma
1,  dell'art.  5  della  legge  regionale  18  maggio  1998,  n.  25,
contenente  norme  tecniche  e  procedurali  per  l'esercizio   delle
funzioni amministrative e di controllo attribuite  agli  enti  locali
nelle materie della gestione  dei  rifiuti  e  delle  bonifiche),  in
quanto compatibili con la normativa statale in  materia  di  gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.».