Art. 8 Inserimento dell"art. 32-bis nella legge regionale n. 25/1998 1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 25/1998 e' aggiunto il seguente: «Art. 32-bis. (Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed e-bis)) - 1. Le norme regolamentari di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all'art. 5, comma 1, lettera e-bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. 2. Fino all'approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.».