Art. 2 
 
                      Sostituzione dell'art. 1 
 
    1. L'art. 1 della legge regionale n. 20/1981  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 1. - 1. Alle unita' attive dei coltivatori diretti,  agli
artigiani,  titolari  d'impresa  e  collaboratori,   agli   esercenti
attivita'  commerciali,  titolari  d'impresa  e   collaboratori,   e'
corrisposta, quando  non  vi  sia  responsabilita'  di  terzi  o  non
provvedano altre leggi: 
        a)  una  indennita'  giornaliera  per  ricovero   ospedaliero
derivante da malattia o infortunio; 
        b)  una  indennita'  giornaliera  per  inabilita'  temporanea
assoluta derivante da malattia o infortunio.».