Art. 2 Sostituzione dell'art. 1 1. L'art. 1 della legge regionale n. 20/1981 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Alle unita' attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d'impresa e collaboratori, agli esercenti attivita' commerciali, titolari d'impresa e collaboratori, e' corrisposta, quando non vi sia responsabilita' di terzi o non provvedano altre leggi: a) una indennita' giornaliera per ricovero ospedaliero derivante da malattia o infortunio; b) una indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio.».