Art. 10 
 
       Informazioni e formazione agli utenti e agli operatori 
 
    1.  La  Provincia  promuove  azioni   didattiche,   formative   e
informative di educazione alimentare e di  orientamento  al  consumo,
secondo criteri e modalita' previste con deliberazione  della  Giunta
provinciale. 
    2. Per le finalita' del comma 1 la Provincia, in particolare: 
      a)  favorisce  l'accesso  alle  informazioni  in   materia   di
produzioni e consumi alimentari da  parte  dei  cittadini  singoli  o
associati, anche attraverso specifiche  iniziative  di  comunicazione
svolte con  la  collaborazione  delle  associazioni  dei  consumatori
maggiormente rappresentative e delle associazioni dei produttori; 
      b) promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare
in modo coordinato attivita' didattiche, formative e informative; 
      c) promuove, anche in collaborazione con universita' e istituti
specializzati e con l'azienda provinciale  per  i  servizi  sanitari,
percorsi  formativi  e  di  aggiornamento  professionale  rivolti  ai
soggetti operanti nel campo della  ristorazione,  dell'alimentazione,
dell'educazione alimentare, della produzione agroalimentare  e  della
distribuzione; 
      d)  promuove  iniziative  per  la  creazione  di  percorsi   di
educazione alimentare e al consumo consapevole  e  la  diffusione  di
informazioni sugli aspetti storici, culturali,  antropologici  legati
alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine. 
    3. La Provincia, in collaborazione con i comuni, le  comunita'  e
gli   operatori   del   settore,   promuove    l'organizzazione    di
manifestazioni destinate  a  favorire  la  conoscenza  degli  aspetti
qualitativi dei prodotti agricoli e agroalimentari  e  della  cultura
enogastronomica, in particolare attraverso l'interscambio  con  altre
realta' regionali. 
    4. L'utilizzazione  di  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  di
qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' nella
preparazione  dei  pasti  forniti  dai   gestori   dei   servizi   di
ristorazione  collettiva  pubblica   deve   risultare   espressamente
attraverso l'impiego di idonei strumenti d'informazione  agli  utenti
dei servizi. 
    5.  I  soggetti  che  beneficiano  dei   finanziamenti   previsti
dall'articolo 6 forniscono agli utenti,  con  le  modalita'  previste
dalla  disciplina   attuativa   di   tali   disposizioni,   materiali
informativi  di  educazione  alimentare   concernenti   gli   aspetti
qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.