Art. 10 Informazioni e formazione agli utenti e agli operatori 1. La Provincia promuove azioni didattiche, formative e informative di educazione alimentare e di orientamento al consumo, secondo criteri e modalita' previste con deliberazione della Giunta provinciale. 2. Per le finalita' del comma 1 la Provincia, in particolare: a) favorisce l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini singoli o associati, anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione svolte con la collaborazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e delle associazioni dei produttori; b) promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare in modo coordinato attivita' didattiche, formative e informative; c) promuove, anche in collaborazione con universita' e istituti specializzati e con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione, dell'educazione alimentare, della produzione agroalimentare e della distribuzione; d) promuove iniziative per la creazione di percorsi di educazione alimentare e al consumo consapevole e la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine. 3. La Provincia, in collaborazione con i comuni, le comunita' e gli operatori del settore, promuove l'organizzazione di manifestazioni destinate a favorire la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica, in particolare attraverso l'interscambio con altre realta' regionali. 4. L'utilizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti d'informazione agli utenti dei servizi. 5. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalita' previste dalla disciplina attuativa di tali disposizioni, materiali informativi di educazione alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.