Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sulle unita' previsionali di base 25.5.110 (Gestione delle scuole per l'infanzia) e 25.20.110 (Interventi per il diritto allo studio). 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unita' previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica territoriale d'ambito provinciale e della commercializzazione). 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attivita' economiche (APIAE) con il proprio bilancio. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 10 e 11 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unita' previsionale di base 50.15.210 (Promozione del settore agricolo). 5. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita').