Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1.  Alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dall'applicazione
dell'art. 6 si provvede con gli  stanziamenti  previsti  in  bilancio
sulle unita' previsionali di base 25.5.110 (Gestione delle scuole per
l'infanzia) e 25.20.110 (Interventi per il diritto allo studio). 
    2.  Alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dall'applicazione
dell'art. 7 si provvede con le autorizzazioni di  spesa  previste  in
bilancio  sull'unita'  previsionale  di  base  61.22.210  (Promozione
turistica    territoriale    d'ambito     provinciale     e     della
commercializzazione). 
    3.  Alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dall'applicazione
dell'art. 9 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle
attivita' economiche (APIAE) con il proprio bilancio. 
    4. Alla copertura degli oneri derivanti  dall'applicazione  degli
artt. 10 e 11 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste  in
bilancio sull'unita' previsionale di base 50.15.210  (Promozione  del
settore agricolo). 
    5. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al  bilancio
le variazioni conseguenti a questa  legge,  ai  sensi  dell'art.  27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (legge
provinciale di contabilita').