Art. 13 Clausola sospensiva di efficacia 1. Gli effetti di questa legge e del programma previsto dall'art. 4 sono sospesi fino all'avvenuta pubblicazione della comunicazione dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione della Comunita' europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato della C.E. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 3 novembre 2009 DELLAI