Art. 13 
 
                  Clausola sospensiva di efficacia 
 
    1. Gli effetti di questa legge e del programma previsto dall'art.
4 sono sospesi fino all'avvenuta  pubblicazione  della  comunicazione
dell'esito positivo  dell'esame  di  compatibilita'  da  parte  della
Commissione della Comunita' europea ai sensi degli artt. 87 e 88  del
trattato della C.E. 
      
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
      Trento, 3 novembre 2009 
 
                               DELLAI