Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi di questa legge, si intende per: a) «prodotti di prossimita'»: prodotti provenienti da luoghi di produzione o dell'ultima trasformazione sostanziale situati a breve distanza dal luogo del consumo finale; b) «prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata»: i prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP), dall'indicazione geografica protetta (IGP) o dalla specialita' tradizionale garantita (STG), nonche' i prodotti recanti un marchio di qualita' assegnato dalla Provincia, sulla base di un disciplinare di produzione, ai prodotti agricoli e agroalimentari con un elevato standard qualitativo e sottoposto a controllo e certificazione da parte di un organismo terzo accreditato; c) «prodotti agricoli e agroalimentari biologici»: i prodotti ottenuti in conformita' delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; d) «filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari»: circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati; e) «servizi di ristorazione collettiva pubblica»: i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione; f) «luogo di produzione»: il luogo di provenienza dei prodotti primari come il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura del latte.