Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi di questa legge, si intende per: 
      a) «prodotti di prossimita'»: prodotti provenienti da luoghi di
produzione o dell'ultima trasformazione sostanziale situati  a  breve
distanza dal luogo del consumo finale; 
      b) «prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta
e certificata»: i  prodotti  contrassegnati  dalla  denominazione  di
origine protetta (DOP), dall'indicazione geografica protetta (IGP)  o
dalla specialita' tradizionale garantita (STG),  nonche'  i  prodotti
recanti un marchio di qualita' assegnato dalla Provincia, sulla  base
di  un  disciplinare  di   produzione,   ai   prodotti   agricoli   e
agroalimentari con un elevato standard  qualitativo  e  sottoposto  a
controllo  e  certificazione  da  parte   di   un   organismo   terzo
accreditato; 
      c) «prodotti agricoli e agroalimentari biologici»:  i  prodotti
ottenuti in conformita' delle norme stabilite dal regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
regolamento (CEE) n. 2092/91; 
      d) «filiera corta  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari»:
circuiti brevi di produzione-consumo basati su  un  rapporto  diretto
tra produttori e consumatori, singoli o organizzati; 
      e) «servizi di ristorazione collettiva pubblica»: i servizi  di
ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi  di
ristorazione   ospedaliera   e   delle   strutture   residenziali   e
semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate,  gestiti
da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione; 
      f) «luogo di produzione»: il luogo di provenienza dei  prodotti
primari come il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo  di
nascita e di allevamento degli animali, il  luogo  di  mungitura  del
latte.