Art. 3 Strumenti di intervento 1. Per il conseguimento delle finalita' previste dall'art. 1 la Provincia interviene per: a) incentivare l'utilizzo, nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, di prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' secondo quanto stabilito dal programma previsto dall'art. 4; b) promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' da parte delle imprese esercenti attivita' di ristorazione od ospitalita' nell'ambito del territorio provinciale; c) assicurare la vendita all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di prodotti alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e alle tipologie individuate nel programma previsto dall'articolo 4; d) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimita' nonche' altre misure di sviluppo della filiera corta; e) promuovere, in collaborazione con le autorita' sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo; f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le comunita' e gli operatori del settore, la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita', biologici e di prossimita', in particolare attraverso l'interscambio con altre realta' regionali, nonche' la diffusione di corretti modelli alimentari.