Art. 3 
 
                       Strumenti di intervento 
 
    1. Per il conseguimento delle finalita' previste dall'art.  1  la
Provincia interviene per: 
      a)  incentivare  l'utilizzo,   nell'ambito   dei   servizi   di
ristorazione collettiva  pubblica  gestiti  da  enti  pubblici  o  da
soggetti privati in regime di convenzione,  di  prodotti  agricoli  e
agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di
prossimita' secondo quanto stabilito dal programma previsto dall'art.
4; 
      b) promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e  agroalimentari
di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' da
parte  delle  imprese  esercenti   attivita'   di   ristorazione   od
ospitalita' nell'ambito del territorio provinciale; 
      c)  assicurare  la  vendita   all'interno   delle   istituzioni
scolastiche e formative  provinciali  di  prodotti  alimentari  e  di
bevande conformi alle caratteristiche e  alle  tipologie  individuate
nel programma previsto dall'articolo 4; 
      d) favorire l'incremento della vendita di prodotti  agricoli  e
agroalimentari di prossimita' nonche' altre misure di sviluppo  della
filiera corta; 
      e) promuovere, in collaborazione  con  le  autorita'  sanitarie
competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione
alimentare e di orientamento al consumo; 
      f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le  comunita'  e
gli operatori del settore, la  conoscenza  dei  prodotti  agricoli  e
agroalimentari  di  qualita',  biologici   e   di   prossimita',   in
particolare attraverso l'interscambio con  altre  realta'  regionali,
nonche' la diffusione di corretti modelli alimentari.