Art. 4 Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, di seguito definito «programma». 2. Il programma, avente durata triennale, provvede a: a) definire le linee generali di promozione dell'orientamento dei consumi e dell'educazione alimentare; b) definire, ai fini di questa legge, il concetto di «prossimita'» dei luoghi di produzione e dell'ultima trasformazione sostanziale dei prodotti agricoli e agroalimentari rispetto al luogo del consumo finale, anche con riguardo a singoli prodotti o categorie di prodotti; c) individuare i criteri di attuazione di quanto previsto dall'art. 5 con riguardo all'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica e alla definizione di una metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessita' dei soggetti affetti da intolleranza alimentare; d) individuare le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande che possono essere venduti all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali; e) stabilire le modalita' di attuazione dei controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di questa legge.