Art. 4 
 
                    Programma per l'orientamento 
                dei consumi e l'educazione alimentare 
 
    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  di
questa legge, la  Giunta  provinciale,  sentiti  il  Consiglio  delle
autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio
provinciale, approva il programma per l'orientamento  dei  consumi  e
l'educazione alimentare, di seguito definito «programma». 
    2. Il programma, avente durata triennale, provvede a: 
      a) definire le linee generali di  promozione  dell'orientamento
dei consumi e dell'educazione alimentare; 
      b)  definire,  ai  fini  di  questa  legge,  il   concetto   di
«prossimita'» dei luoghi di produzione e  dell'ultima  trasformazione
sostanziale dei prodotti agricoli e agroalimentari rispetto al  luogo
del consumo finale, anche con riguardo a singoli prodotti o categorie
di prodotti; 
      c) individuare i  criteri  di  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  5  con  riguardo  all'utilizzo  di  prodotti  agricoli   e
agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di
prossimita'  nell'ambito  dei  servizi  di  ristorazione   collettiva
pubblica e alla definizione di una metodologia  di  preparazione  dei
pasti  rispondente  alle   necessita'   dei   soggetti   affetti   da
intolleranza alimentare; 
      d) individuare le caratteristiche e le tipologie  dei  prodotti
alimentari e delle bevande che  possono  essere  venduti  all'interno
delle istituzioni scolastiche e formative provinciali; 
      e) stabilire le  modalita'  di  attuazione  dei  controlli  per
l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di questa legge.