Art. 5 
 
     Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' 
       riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' 
           nei servizi di ristorazione collettiva pubblica 
 
    1. I  servizi  di  ristorazione  collettiva  pubblica  sono  resi
garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti
agricoli e agroalimentari di  qualita'  riconosciuta  e  certificata,
biologici  e  di  prossimita'  e  una  metodologia  rispondente  alle
necessita' dei soggetti affetti da intolleranza  alimentare,  secondo
quanto previsto da questo articolo. 
    2. Il programma previsto dall'art.  4  individua  la  percentuale
minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta
e certificata, biologici e di prossimita' che deve essere  utilizzata
nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva  pubblica  gestiti
da enti pubblici o da soggetti  privati  in  regime  di  convenzione,
nonche' la metodologia di preparazione  dei  pasti  rispondente  alle
necessita' dei soggetti affetti da intolleranza alimentare. 
    3. La percentuale prevista dal comma 2 puo' essere distinta anche
per  prodotti  o  categorie   di   prodotti   e,   per   i   prodotti
lattiero-caseari, non puo' essere  inferiore  al  60  per  cento;  la
percentuale puo' essere  rapportata  al  valore  dei  prodotti  o  di
singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o  ad  altri
indicatori previsti  dal  programma.  La  percentuale  puo'  altresi'
essere fissata in modo differenziato  per  le  diverse  tipologie  di
servizio. 
    4. Nei servizi di ristorazione  resi  a  favore  di  asili  nido,
scuole dell'infanzia e scuole di  primo  grado  del  primo  ciclo  di
istruzione va comunque assicurato che nella  preparazione  dei  pasti
siano utilizzati in misura prevalente, in  conformita'  al  programma
previsto dall'art. 4, prodotti biologici di prossimita',  ovvero,  se
insufficienti, prodotti di prossimita'. 
    5. Il programma puo' prevedere  anche  criteri  e  modalita'  per
assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o  di
servizi, punteggi aggiuntivi alle  offerte  che  prevedono  l'impiego
nella preparazione dei pasti di quantitativi  superiori  alle  misure
minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2.