Art. 5 Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' nei servizi di ristorazione collettiva pubblica 1. I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' e una metodologia rispondente alle necessita' dei soggetti affetti da intolleranza alimentare, secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Il programma previsto dall'art. 4 individua la percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita' che deve essere utilizzata nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, nonche' la metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessita' dei soggetti affetti da intolleranza alimentare. 3. La percentuale prevista dal comma 2 puo' essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti e, per i prodotti lattiero-caseari, non puo' essere inferiore al 60 per cento; la percentuale puo' essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale puo' altresi' essere fissata in modo differenziato per le diverse tipologie di servizio. 4. Nei servizi di ristorazione resi a favore di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di primo grado del primo ciclo di istruzione va comunque assicurato che nella preparazione dei pasti siano utilizzati in misura prevalente, in conformita' al programma previsto dall'art. 4, prodotti biologici di prossimita', ovvero, se insufficienti, prodotti di prossimita'. 5. Il programma puo' prevedere anche criteri e modalita' per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2.