Art. 6 Contributi 1. La Provincia adegua i finanziamenti per i servizi di ristorazione collettiva pubblica, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi introdotti da questa legge. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 la Provincia puo' inoltre concedere specifici contributi ai soggetti privati che gestiscono i servizi previsti dal medesimo comma, secondo criteri e modalita' previsti con deliberazione della Giunta provinciale. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche per sostenere l'utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a persone afflitte da allergie e intolleranze di origine alimentare.