Art. 6 
 
                             Contributi 
 
    1.  La  Provincia  adegua  i  finanziamenti  per  i  servizi   di
ristorazione collettiva pubblica, al fine di tener conto dei maggiori
oneri derivanti dagli obblighi introdotti da questa legge. 
    2. Per le finalita'  previste  dal  comma  1  la  Provincia  puo'
inoltre  concedere  specifici  contributi  ai  soggetti  privati  che
gestiscono i servizi previsti dal medesimo comma, secondo  criteri  e
modalita' previsti con deliberazione della Giunta provinciale. 
    3. I commi 1 e 2 si applicano anche per sostenere  l'utilizzo  di
prodotti adatti a essere somministrati a persone afflitte da allergie
e intolleranze di origine alimentare.