Art. 9 Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione 1. La Provincia favorisce l'integrazione tra i soggetti economici che compongono le filiere agroalimentari corte dedicate alla ristorazione, attraverso la promozione di accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e all'utilizzo nella ristorazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' riconosciuta e certificata, biologici e di prossimita'. 2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono individuate nell'ambito del programma previsto dall'art. 4. 3. La Provincia promuove la costituzione delle filiere corte di cui al comma 1 dedicate alla ristorazione nell'ambito delle misure di attuazione della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), facendovi specifico riferimento.