Art. 9 
 
      Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione 
 
    1. La Provincia favorisce l'integrazione tra i soggetti economici
che  compongono  le  filiere  agroalimentari  corte   dedicate   alla
ristorazione,  attraverso  la  promozione  di  accordi   di   filiera
finalizzati alla valorizzazione e all'utilizzo nella ristorazione dei
prodotti  agricoli  e  agroalimentari  di  qualita'  riconosciuta   e
certificata, biologici e di prossimita'. 
    2. Le modalita'  di  attuazione  del  comma  1  sono  individuate
nell'ambito del programma previsto dall'art. 4. 
    3. La Provincia promuove la costituzione delle filiere  corte  di
cui al comma 1 dedicate alla ristorazione nell'ambito delle misure di
attuazione della legge provinciale 12 luglio  1993,  n.  17  (Servizi
alle imprese), e della legge  provinciale  13  dicembre  1999,  n.  6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese), facendovi specifico
riferimento.