Allegato 
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI  CONTRIBUTI  DI  CUI  ALL'ART.  5,
  COMMI DA 49 A 52 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N.  12,  PER
  LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI DI INFORMAZIONE FINALIZZATI
  ALLA DIVULGAZIONE DEL PROTOCOLLO VEA NONCHE' ALLA  DIVULGAZIONE  DI
  STUDI E PUBBLICAZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.  Il  presente   regolamento   disciplina   le   modalita'   di
presentazione  delle  domande  e  i  criteri  di   assegnazione   dei
contributi di cui  all'art.  8,  commi  dal  49  al  52  della  legge
regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, ai  sensi  dell'art.  34
della legge regionale n. 21/2007), per le seguenti finalita': 
      a) realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti
a professionisti, ad amministratori, nonche'  a  tecnici  degli  enti
locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla  divulgazione  del
«Protocollo regionale per la valutazione della qualita' energetica  e
ambientale di un edificio» denominato Protocollo VEA di cui  all'art.
6 della legge regionale  18  agosto  2005,  n.  23  (Disposizioni  in
materia di edilizia sostenibile); 
      b) divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la  tutela
dell'ambiente  con  riferimento  alla  valutazione   della   qualita'
energetica e ambientale degli edifici. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
le Province della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa  sostenute  per
le finalita' di cui alla  lettera  a)  dell'art.  1,  anche  mediante
affidamento a societa' di servizi operanti nel settore, concernenti: 
      a)  stampa,  affissione,  distribuzione  di  inviti,  manifesti
illustrativi, atti, relazioni, comunicazioni e documenti conclusivi; 
      b) locazione di locali utilizzati per l'iniziativa, comprese le
spese di allestimento e noleggio degli impianti e delle attrezzature; 
      c) servizi di segreteria organizzativa; 
      d)  servizi  di  registrazione,  di  traduzione  simultanea  ed
interpreti; 
      e) viaggio, vitto e soggiorno dei relatori; 
      f) corrispettivo dovuto alla societa' di servizi. 
    2. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa  sostenute  per
le finalita' di cui alla lettera b)  dell'articolo  1,  operanti  nel
settore, concernenti: 
      a) stampa e rilegatura dell'elaborato; 
      b)   pubblicita'   dell'elaborato   attraverso   i   mezzi   di
comunicazione di massa, nel limite  del  20  per  cento  della  spesa
complessivamente ammessa a contributo per l'iniziativa; 
      c) pubblicazione dell'elaborato su  riviste  specializzate,  in
volumi  monografici  o  collettanei,   tramite   canali   informativi
multimediali. 
    3. Sono ammissibili a  contributo  le  spese  sostenute  dopo  la
presentazione della domanda al netto di  eventuali  altri  contributi
pubblici o privati. 
    4.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  e'   ammissibile   a
contributo solo se  sostenuta  e  non  recuperabile  da  parte  della
Provincia richiedente. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante della Provincia o da soggetto autorizzato a  norma  di
legge o di statuto, e' presentata alla Direzione centrale ambiente  e
lavori pubblici, di seguito Direzione, entro  il  termine  perentorio
del 31 marzo di ogni anno. 
    2. La domanda  e'  presentata  mediante  invio  postale  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o   consegnata   a   mano
all'Ufficio protocollo della Direzione. 
    3. Nel caso di spedizione fa fede la data del timbro postale. Nel
caso di consegna a mano fa fede la data del  timbro  di  accettazione
apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione. 
    4. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione  a  pena
di inammissibilita': 
      a) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta; 
      b) preventivo analitico di  spesa  dell'iniziativa  comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); 
      c) dichiarazione attestante l'eventuale  coesistenza  di  altri
contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'iniziativa; 
      d)  dichiarazione  attestante  che  l'IVA  costituisce  o   non
costituisce un costo per la Provincia; 
    5. Ciascuna  Provincia  puo'  presentare  una  sola  domanda  per
esercizio finanziario, per una  sola  delle  finalita'  di  cui  alle
lettere a) e b) dell'art. 1. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                Criteri di valutazione delle domande 
 
    1.  Le  domande  sono  valutate  mediante  l'attribuzione  di  un
punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri: 
      a) rilevanza dell'iniziativa  per  l'Amministrazione  regionale
valutata  in  relazione  agli  effetti  positivi  sul  territorio  di
competenza della Provincia che promuove l'iniziativa: 10 punti; 
      b) funzionalita' dell'iniziativa  con  le  politiche  regionali
previste  dai   principali   strumenti   di   programmazione   e   di
pianificazione regionale: 10 punti; 
      c) tempistica di realizzazione dell'iniziativa: 
        1) 50 punti in caso  di  realizzazione  entro  trenta  giorni
dalla concessione del contributo; 
        2) 20 punti in caso di realizzazione  entro  sessanta  giorni
dalla concessione del contributo; 
        3) 10 punti in caso di realizzazione entro centoventi  giorni
dalla concessione del contributo; 
        4) 5 punti in caso di realizzazione entro centottanta  giorni
dalla concessione del contributo; 
      d) giornate di seminario: 10 punti per ogni giornata  superiore
alla prima. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Assegnazione dei contributi 
 
    1. I contributi sono assegnati con il procedimento  valutativo  a
graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20  marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso)  nella  misura  del  100  per
cento  del  costo  ammissibile,  nei  limiti   delle   disponibilita'
finanziarie previste dalla legge. 
    2. La graduatoria delle  domande  di  contributo  e'  formata  in
applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 5. 
    3. Nel  caso  di  parita'  di  posizione  nella  graduatoria,  e'
applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione  delle
domande di contributo. 
    4. La graduatoria ha validita' sino ad esaurimento delle  risorse
disponibili. 
    5.  La  domanda  ammissibile  a  contributo  ma  non   totalmente
finanziabile a causa dell'insufficiente  disponibilita'  finanziaria,
e' accolta a condizione che la Provincia richiedente presenti,  entro
il  termine  assegnato  dal   responsabile   del   procedimento   una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura  ridotta  e
di assunzione della spesa eccedente tale  contributo,  a  carico  del
bilancio della Provincia medesima. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1. Il contributo e'  concesso  ed  erogato  a  fronte  del  costo
complessivo dell'iniziativa e non per le singole voci  di  spesa  del
preventivo di cui all'art. 4, comma 4, lettera b). 
    2. Il provvedimento di concessione ed erogazione  del  contributo
fissa i termini per l'esecuzione dell'attivita' finanziata e  per  la
presentazione  della  rendicontazione  della  spesa,  in  misura  non
superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento  di  concessione
ed erogazione. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1.  La  Provincia  beneficiaria  presenta   alla   Direzione   la
documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art.  42
della legge regionale n. 7/2000. 
    2.  Il  termine  di   presentazione   della   documentazione   di
rendicontazione della spesa puo' essere prorogato dalla Direzione  su
motivata istanza della Provincia beneficiaria. 
    3.  Qualora  la  spesa   complessiva   ritenuta   definitivamente
ammissibile a contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa,
il contributo e' rideterminato, ai sensi dell'art.  7,  nella  misura
corrispondente  alla  spesa  complessiva   ritenuta   definitivamente
ammissibile, al  netto  di  eventuali  altri  contributi  pubblici  o
privati. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato nel caso in cui non siano rispettati
i termini previsti dal decreto di  concessione  ed  erogazione  e  il
termine eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 8, comma 2. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande  di
contributo sono presentate entro il termine  perentorio  di  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                             R i n v i o 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. ll rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, Il Presidente: TONDO