Allegato REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMI DA 49 A 52 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 12, PER LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI DI INFORMAZIONE FINALIZZATI ALLA DIVULGAZIONE DEL PROTOCOLLO VEA NONCHE' ALLA DIVULGAZIONE DI STUDI E PUBBLICAZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei contributi di cui all'art. 8, commi dal 49 al 52 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per le seguenti finalita': a) realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori, nonche' a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del «Protocollo regionale per la valutazione della qualita' energetica e ambientale di un edificio» denominato Protocollo VEA di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile); b) divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente con riferimento alla valutazione della qualita' energetica e ambientale degli edifici. Art. 2. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le Province della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Art. 3. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa sostenute per le finalita' di cui alla lettera a) dell'art. 1, anche mediante affidamento a societa' di servizi operanti nel settore, concernenti: a) stampa, affissione, distribuzione di inviti, manifesti illustrativi, atti, relazioni, comunicazioni e documenti conclusivi; b) locazione di locali utilizzati per l'iniziativa, comprese le spese di allestimento e noleggio degli impianti e delle attrezzature; c) servizi di segreteria organizzativa; d) servizi di registrazione, di traduzione simultanea ed interpreti; e) viaggio, vitto e soggiorno dei relatori; f) corrispettivo dovuto alla societa' di servizi. 2. Sono ammissibili a contributo le voci di spesa sostenute per le finalita' di cui alla lettera b) dell'articolo 1, operanti nel settore, concernenti: a) stampa e rilegatura dell'elaborato; b) pubblicita' dell'elaborato attraverso i mezzi di comunicazione di massa, nel limite del 20 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo per l'iniziativa; c) pubblicazione dell'elaborato su riviste specializzate, in volumi monografici o collettanei, tramite canali informativi multimediali. 3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda al netto di eventuali altri contributi pubblici o privati. 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile a contributo solo se sostenuta e non recuperabile da parte della Provincia richiedente. Art. 4. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia o da soggetto autorizzato a norma di legge o di statuto, e' presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito Direzione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. 2. La domanda e' presentata mediante invio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano all'Ufficio protocollo della Direzione. 3. Nel caso di spedizione fa fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna a mano fa fede la data del timbro di accettazione apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione. 4. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione a pena di inammissibilita': a) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta; b) preventivo analitico di spesa dell'iniziativa comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); c) dichiarazione attestante l'eventuale coesistenza di altri contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'iniziativa; d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per la Provincia; 5. Ciascuna Provincia puo' presentare una sola domanda per esercizio finanziario, per una sola delle finalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. Art. 5. Criteri di valutazione delle domande 1. Le domande sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri: a) rilevanza dell'iniziativa per l'Amministrazione regionale valutata in relazione agli effetti positivi sul territorio di competenza della Provincia che promuove l'iniziativa: 10 punti; b) funzionalita' dell'iniziativa con le politiche regionali previste dai principali strumenti di programmazione e di pianificazione regionale: 10 punti; c) tempistica di realizzazione dell'iniziativa: 1) 50 punti in caso di realizzazione entro trenta giorni dalla concessione del contributo; 2) 20 punti in caso di realizzazione entro sessanta giorni dalla concessione del contributo; 3) 10 punti in caso di realizzazione entro centoventi giorni dalla concessione del contributo; 4) 5 punti in caso di realizzazione entro centottanta giorni dalla concessione del contributo; d) giornate di seminario: 10 punti per ogni giornata superiore alla prima. Art. 6. Assegnazione dei contributi 1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nella misura del 100 per cento del costo ammissibile, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. 2. La graduatoria delle domande di contributo e' formata in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 5. 3. Nel caso di parita' di posizione nella graduatoria, e' applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo. 4. La graduatoria ha validita' sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 5. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e' accolta a condizione che la Provincia richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo, a carico del bilancio della Provincia medesima. Art. 7. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Il contributo e' concesso ed erogato a fronte del costo complessivo dell'iniziativa e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 4, lettera b). 2. Il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo fissa i termini per l'esecuzione dell'attivita' finanziata e per la presentazione della rendicontazione della spesa, in misura non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione ed erogazione. Art. 8. Rendicontazione della spesa 1. La Provincia beneficiaria presenta alla Direzione la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. 2. Il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa puo' essere prorogato dalla Direzione su motivata istanza della Provincia beneficiaria. 3. Qualora la spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile a contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo e' rideterminato, ai sensi dell'art. 7, nella misura corrispondente alla spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile, al netto di eventuali altri contributi pubblici o privati. Art. 9. Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione ed erogazione e il termine eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 8, comma 2. Art. 10. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 11. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Rinvio dinamico 1. ll rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: TONDO