Allegato REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 7-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA'), CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA VITA DI COPPIA E FAMILIARE NONCHE' SULLA VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLA MATERNITA' E PATERNITA'. Art.1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi a sostegno delle attivita' di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonche' sulla valorizzazione sociale della maternita' e paternita'. Art. 2. Oggetto degli interventi 1. L'Amministrazione regionale sostiene attivita' di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternita' e della paternita' poste in essere in favore di: a) persone o coppie che intendono costituire un nucleo familiare, cosi' come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), o l'hanno costituito da meno di cinque anni; b) persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia); c) genitori con figli minori. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate mediante specifici progetti, volti: a) all'organizzazione e attuazione di attivita' formative della durata minima di dodici ore inerenti i diversi aspetti relativi alla vita di coppia e familiare, ovvero a sostegno della funzione genitoriale; b) all'organizzazione di servizi informativi, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, a sostegno della coppia e della famiglia. 3. Con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, vengono definiti annualmente gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 2, da attuarsi sulla base dell'emanazione di un bando in cui sono stabiliti i requisiti dei progetti finanziabili ed i parametri oggettivi di valutazione comparata dei progetti stessi, avuto riguardo ai seguenti elementi costitutivi: a) elaborato illustrativo dell'iniziativa prevista e dei risultati attesi, nonche' delle professionalita' coinvolte; b) scheda tecnica recante i dati economici e dimensionali dell'iniziativa, con riferimento in particolare ai soggetti destinatari del progetto, in numero non inferiore a quindici, nonche' l'eventuale partenariato sociale e istituzionale per la realizzazione dell'iniziativa; c) per i progetti di cui al comma 2, lettera b), analisi del fabbisogno informativo del territorio di riferimento alla luce delle caratteristiche del bacino d'utenza potenziale nonche' della presenza e dell'impatto di analoghi servizi gia' esistenti. 4. Con deliberazione di Giunta regionale puo' essere individuato anche il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio dei compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'). Art. 3. Soggetti legittimati a presentare la domanda 1. La domanda di contributo puo' essere presentata: a) da consultori familiari pubblici e privati convenzionati; b) da altri soggetti pubblici; c) da soggetti privati senza scopo di lucro. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale e non devono svolgere attivita' commerciale. Art. 4. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. La domanda di contributo regionale e' presentata secondo le modalita' contenute nel Bando di cui all'art. 2, comma 3, e deve essere corredata degli elementi di cui al medesimo art. 2, comma 3, nonche' da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesti, a pena di esclusione: a) il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 3; b) il numero degli utenti preiscritti all'iniziativa, in numero non inferiore a quindici, nonche' la relativa appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1; c) il piano economico; d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto, all'interno della Regione Friuli-Venezia Giulia; e) la durata del progetto, di norma non superiore ai 12 mesi; f) l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali o del privato sociale nella realizzazione del progetto. Art. 5. Spese ammissibili e misura del contributo 1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie: a) costi del personale interno al soggetto di cui all'articolo 3 da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa e nelle correlate attivita' di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica; b) consulenze e collaborazioni esterne; c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa. 2. Sono comunque escluse dalle spese ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati. 3. Alla determinazione dell'entita' del contributo si provvede in applicazione di uno dei seguenti criteri, specificamente individuati dal bando o avviso pubblico: a) in misura fissa, uguale per tutti i progetti ammessi; b) in misura proporzionale alle dimensioni dei progetti stessi risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di contributo; c) parte in misura fissa, parte in misura proporzionale. Art. 6, Concessione ed erogazione 1. Contestualmente alla concessione del contributo puo' essere disposta la liquidazione di un acconto pari al 60 per cento dell'importo spettante. 2. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa e della documentazione prevista all'art. 8. Art. 7. Variazioni del progetto 1. Sono consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo allegato alla domanda di contributo, purche' rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformita' alle disposizioni di cui al presente regolamento e agli atti ad esso collegati. Art. 8. Rendicontazione 1. Entro il termine e con le modalita' stabiliti dall'atto di concessione del contributo i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, la documentazione di cui agli art. 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonche' una relazione finale sui risultati raggiunti e le schede di valutazione sulla qualita' del servizio erogato compilato da tutti gli utenti. 2. Eventuali richieste di proroga, per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente motivata. 3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota gia' erogata. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Visto, Il Presidente: TONDO