Allegato 
 
REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 7-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE  REGIONALE  7
  LUGLIO 2006, N. 11  (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
  E DELLA GENITORIALITA'), CONCERNENTE I CRITERI E LE  MODALITA'  DEL
  SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E  INFORMAZIONE  SULLA   VITA
   DI  COPPIA E FAMILIARE NONCHE' SULLA VALORIZZAZIONE SOCIALE  DELLA
  MATERNITA' E PATERNITA'. 
 
                               Art.1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina,  in  attuazione  dell'art.
7-bis,  comma  2,  della  legge  regionale  7  luglio  2006,  n.   11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita'),  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli
interventi a sostegno delle attivita' di  formazione  e  informazione
sulla vita di coppia e familiare nonche' sulla valorizzazione sociale
della maternita' e paternita'. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                      Oggetto degli interventi 
 
    1. L'Amministrazione regionale sostiene attivita' di formazione e
informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla  valorizzazione
sociale della maternita' e della paternita' poste in essere in favore
di: 
      a)  persone  o  coppie  che  intendono  costituire  un   nucleo
familiare, cosi' come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati  di  valutazione
della situazione economica dei soggetti  che  richiedono  prestazioni
sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma  51,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449), o l'hanno costituito da meno di cinque anni; 
      b) persone  o  coppie  in  attesa  di  figli  o  che  intendono
procedere ad adozione ai sensi della legge  4  maggio  1983,  n.  184
(Diritto del minore ad una famiglia); 
      c) genitori con figli minori. 
    2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  realizzate  mediante
specifici progetti, volti: 
      a) all'organizzazione e attuazione di attivita' formative della
durata minima di dodici ore inerenti i diversi aspetti relativi  alla
vita  di  coppia  e  familiare,  ovvero  a  sostegno  della  funzione
genitoriale; 
      b)   all'organizzazione   di   servizi   informativi,    previa
valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, a  sostegno
della coppia e della famiglia. 
    3. Con  deliberazione  di  Giunta  regionale,  sulla  base  delle
risorse  disponibili,  vengono  definiti   annualmente   gli   ambiti
prioritari di intervento per la realizzazione delle attivita' di  cui
al comma 2, da attuarsi sulla base dell'emanazione di un bando in cui
sono stabiliti i requisiti dei progetti finanziabili ed  i  parametri
oggettivi  di  valutazione  comparata  dei  progetti  stessi,   avuto
riguardo ai seguenti elementi costitutivi: 
      a)  elaborato  illustrativo  dell'iniziativa  prevista  e   dei
risultati attesi, nonche' delle professionalita' coinvolte; 
      b) scheda tecnica  recante  i  dati  economici  e  dimensionali
dell'iniziativa,  con  riferimento   in   particolare   ai   soggetti
destinatari del progetto, in numero non inferiore a quindici, nonche'
l'eventuale partenariato sociale e istituzionale per la realizzazione
dell'iniziativa; 
      c) per i progetti di cui al comma 2, lettera  b),  analisi  del
fabbisogno informativo del territorio di riferimento alla luce  delle
caratteristiche del bacino d'utenza potenziale nonche' della presenza
e dell'impatto di analoghi servizi gia' esistenti. 
    4. Con deliberazione di Giunta regionale puo' essere  individuato
anche il soggetto  pubblico  cui  delegare  l'esercizio  dei  compiti
amministrativi  disciplinati  dal  presente  regolamento   ai   sensi
dell'art.  21-bis  della  legge  regionale  7  luglio  2006,  n.   11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita'). 
 
                               Art. 3. 
 
 
            Soggetti legittimati a presentare la domanda 
 
    1. La domanda di contributo puo' essere presentata: 
      a) da consultori familiari pubblici e privati convenzionati; 
      b) da altri soggetti pubblici; 
      c) da soggetti privati senza scopo di lucro. 
    2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere  la  sede  legale  e
operativa nel territorio regionale e non  devono  svolgere  attivita'
commerciale. 
 
                               Art. 4. 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo regionale e'  presentata  secondo  le
modalita' contenute nel Bando di cui all'art.  2,  comma  3,  e  deve
essere corredata degli elementi di cui al medesimo art. 2,  comma  3,
nonche' da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (Disposizioni  legislative
in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto  richiedente,  che  attesti,  a  pena  di
esclusione: 
      a) il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di
cui all'art. 3; 
      b) il numero degli utenti preiscritti all'iniziativa, in numero
non inferiore a quindici, nonche'  la  relativa  appartenenza  a  una
delle categorie di cui all'art. 2, comma 1; 
      c) il piano economico; 
      d)  l'ambito  territoriale  di  realizzazione   del   progetto,
all'interno della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
      e) la durata del progetto, di norma non superiore ai 12 mesi; 
      f) l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali o
del privato sociale nella realizzazione del progetto. 
 
                               Art. 5. 
 
 
              Spese ammissibili e misura del contributo 
 
    1.  Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  direttamente  ed
esclusivamente riferibili  all'attuazione  del  progetto,  rientranti
nelle seguenti tipologie: 
      a) costi del personale interno al soggetto di cui  all'articolo
3 da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa e nelle  correlate
attivita'  di   progettazione,   organizzazione,   documentazione   e
verifica; 
      b) consulenze e collaborazioni esterne; 
      c)  affitto  di  locali,  noleggio  e  acquisto  di  strumenti,
attrezzature   e   materiali,   specificamente    utilizzati    nella
realizzazione dell'iniziativa. 
    2. Sono comunque escluse dalle spese  ammissibili  le  spese  per
l'acquisto o la ristrutturazione di beni  immobili  e  le  spese  per
l'acquisto di beni mobili registrati. 
    3. Alla determinazione dell'entita' del contributo si provvede in
applicazione di uno dei seguenti criteri, specificamente  individuati
dal bando o avviso pubblico: 
      a) in misura fissa, uguale per tutti i progetti ammessi; 
      b) in misura proporzionale alle dimensioni dei progetti  stessi
risultante dalla documentazione prodotta a corredo della  domanda  di
contributo; 
      c) parte in misura fissa, parte in misura proporzionale. 
 
                               Art. 6, 
 
 
                      Concessione ed erogazione 
 
    1. Contestualmente alla concessione del  contributo  puo'  essere
disposta  la  liquidazione  di  un  acconto  pari  al  60  per  cento
dell'importo spettante. 
    2. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione da  parte
del  beneficiario  della  rendicontazione   della   spesa   e   della
documentazione prevista all'art. 8. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                       Variazioni del progetto 
 
    1. Sono consentite variazioni di singoli elementi  progettuali  o
variazioni compensative delle singole  voci  di  spesa  indicate  nel
preventivo allegato alla domanda  di  contributo,  purche'  rimangano
inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario  e
la conformita' alle disposizioni di cui  al  presente  regolamento  e
agli atti ad esso collegati. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Entro il termine e con le  modalita'  stabiliti  dall'atto  di
concessione del contributo i  beneficiari  presentano,  a  titolo  di
rendiconto, la documentazione di cui agli art.  41,  42  e  43  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),
nonche' una relazione finale sui risultati raggiunti e le  schede  di
valutazione sulla qualita' del servizio erogato  compilato  da  tutti
gli utenti. 
    2. Eventuali richieste di proroga, per un periodo non superiore a
sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente motivata. 
    3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al  contributo
concesso o non sia ammissibile, lo stesso  viene  corrispondentemente
rideterminato comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire
l'eventuale eccedenza rispetto alla quota gia' erogata. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
 
                     Visto, Il Presidente: TONDO