Allegato A
NORME IGIENICO SANITARIE, STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA
PISCINA E AGLI ELEMENTI FUNZIONALI CHE LA COMPONGONO.
Parte I
Tipologia delle piscine e delle vasche (art. 4, commi 3, 5 e 6)
Ai fini della presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' di cui all'art. 5 del regolamento e dell'applicazione delle
norme tecniche di cui al presente allegato si intende per:
a) «piscine del gruppo A.2 inserite in strutture che svolgono
attivita' ricettive turistiche o agrituristiche»: piscine inserite in
strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere, esclusi i bed and
breakfast, in complessi ricettivi turistici all'aperto (campeggi) e
in agriturismi, come definiti dalla normativa provinciale;
b) «piscina scoperta»: complesso con uno o piu' bacini
artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) «piscina coperta»: complesso con uno o piu' bacini
artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
d) «piscina di tipo misto»: complesso con uno o piu' bacini
artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
e) «piscina di tipo convertibile»: complesso con uno o piu'
bacini artificiali nel quale gli spazi destinati alle attivita'
possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni
atmosferiche;
f) «vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e
destinate alle attivita' agonistiche»: vasche con requisiti che
consentono l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al
genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la
piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto
(FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA);
g) «vasche per tuffi ed attivita' subacquee e destinate alle
attivita' agonistiche»: vasche con requisiti che consentono
l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di
prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle
norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Federation
Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i
tuffi;
h) «vasche ricreative»: vasche con requisiti morfologici e
funzionali che le rendono idonee al gioco e alla balneazione;
i) «vasche per bambini»: vasche di profondita' inferiore o
uguale a 60 centimetri, con requisiti morfologici e funzionali che le
rendono idonee alla balneazione dei bambini;
l) «vasche polifunzionali»: vasche con caratteristiche
morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del
bacino per attivita' differenti o che possiedono requisiti di
convertibilita' che le rendono idonee ad usi diversi;
m) «vasche ricreative attrezzate»: vasche caratterizzate dalla
prevalenza di attrezzature accessorie quali, per esempio,
acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili.
Parte II
Disposizioni tecniche comuni per le piscine di categoria A
1. Elementi funzionali della piscina (art. 4, comma 7).
Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente
allegato si intende per:
a) «sezione attivita' natatoria e di balneazione»: l'insieme
delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessati
alle suddette attivita', con particolare riferimento agli spazi
perimetrali alle vasche e a quelli connessi direttamente alle
attivita' natatorie e di balneazione, destinati a consentire la sosta
dei frequentatori;
b) «sezione servizi e spogliatoi»: l'insieme dei locali adibiti
a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo
soccorso e i locali destinati al personale di servizio;
c) «sezione attivita' accessorie»: l'insieme delle aree
destinate allo svolgimento di attivita' sportive diverse da quelle
natatorie; al ristoro, quali, per esempio, bar e tavola calda; alle
attivita' ricreative o culturali; agli ambienti per uffici e riunioni
ed alle ulteriori attivita' complementari;
d) «sezione pubblico»: l'insieme degli spazi adibiti ad atrio,
posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici per il
pubblico;
e) «sezione impianti tecnici»: l'insieme di centrale idrica ed
impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti
per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la
pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti
antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e
condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interna,
impianti di smaltimento delle acque e di depurazione ed impianti di
sicurezza e di allarme.
2. Dichiarazione di inizio attivita' - documentazione tecnica (art.
5, comma 3, lettera f).
Alla dichiarazione di inizio attivita' e' allegata la seguente
documentazione tecnica:
a) planimetria in scala almeno 1:100, che indichi la
collocazione della piscina rispetto alla struttura in cui e'
inserita;
b) planimetria in scala almeno 1:100, corredata da relazione
tecnica in cui siano evidenziati il rispetto delle norme in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche, l'ubicazione e le
caratteristiche tecnico-costruttive dell'ingresso alla piscina, delle
diverse sezioni della piscina, del sistema di termoventilazione,
delle caldaie e del sistema di trattamento per il riscaldamento
dell'acqua di vasca, dei percorsi a piedi nudi e a piedi calzati
utilizzati per l'accesso alla sezione attivita' natatorie e di
balneazione, con la collocazione dei presidi di bonifica,
l'indicazione del percorso che dal locale di primo soccorso, ove
presente, conduce all'esterno;
c) particolari in scala 1:10 dei presidi di bonifica, del
sistema di tracimazione dell'acqua di vasca, del sistema di raccolta
delle acque di pulizia relative agli spazi perimetrali alla vasca,
del locale di primo soccorso eventualmente presente, con
specificazione delle dotazioni dello stesso;
d) schema funzionale del sistema di trattamento dell'acqua con
l'indicazione dei principali componenti dell'impianto e dei
collegamenti tra gli stessi.
3. Piano di autocontrollo (art. 9).
Il piano di autocontrollo e' redatto secondo i seguenti criteri:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la
piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure di
prevenzione da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti
critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione
al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei
punti critici e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.
Per la redazione del piano di autocontrollo e' possibile fare
riferimento alle indicazioni elaborate dall'Azienda provinciale per i
servizi sanitari.
4. Numero di frequentatori e di bagnanti (art. 11, comma 2).
Il numero dei bagnanti e' tale da garantire che il carico
inquinante dovuto alle attivita' in acqua, in relazione al volume
d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialita'
dell'impianto e che l'attivita' natatoria possa svolgersi nel
rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza.
Nelle vasche per bambini il numero massimo di bagnanti
contemporaneamente presenti non puo' essere comunque superiore a uno
ogni due metri quadrati di specchio d'acqua.
In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti
contemporaneamente presenti non puo' essere comunque superiore a uno
ogni 2,5 metri quadrati di specchio d'acqua.
Le piscine devono essere dotate di sistemi o procedure atti a
rilevare il numero di frequentatori e di bagnanti presenti
all'interno dell'impianto e all'interno della sezione attivita'
natatoria e di balneazione, nonche' a limitare l'accesso di utenti
oltre il numero massimo consentito.
5. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 12).
5.1. Pulizia della piscina.
In tutti gli ambienti della piscina e' praticata quotidianamente
la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto,
secondo quanto previsto nel piano di autocontrollo.
5.2. Sezione attivita' natatorie e di balneazione.
5.2.1. Accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali.
L'accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene
solo attraverso un percorso obbligato lungo il quale sono collocati i
presidi di bonifica.
I percorsi a piedi calzati sono separati dai percorsi a piedi
nudi secondo le modalita' organizzative ritenute piu' idonee. I
percorsi a piedi nudi possono essere compiuti anche con l'utilizzo di
idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a
piedi nudi.
Il personale e i giudici di gara accedono alla sezione attivita'
natatorie e di balneazione a piedi nudi o con idonei calzari
destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.
Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi sono dotati di
superfici antisdrucciolo.
I presidi di bonifica sono di norma composti da vasca lavapiedi e
doccia obbligatoria, accessibili anche da parte dei disabili con i
relativi ausili. La doccia obbligatoria precede, nel percorso
obbligato, la vasca lavapiedi. La vasca lavapiedi ha profondita' non
inferiore a sedici centimetri, e' alimentata in modo continuo con una
soluzione disinfettante e strutturata in modo tale da rendere
obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari.
Sono ammessi sistemi alternativi di bonifica dell'utente che
garantiscano la stessa efficacia dei presidi di bonifica sopra
descritti.
5.2.2. Spazi perimetrali alla vasca.
Gli spazi perimetrali alla vasca e quelli direttamente connessi
alle attivita' natatorie e balneazione sono delimitati dalle zone
limitrofe mediante un elemento di separazione invalicabile, anche
mobile, preferibilmente di altezza non inferiore a un metro, che
garantisca le necessarie condizioni di igiene e sicurezza.
Le acque di pulizia degli spazi perimetrali alle vasche sono
allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta delle
acque nere nel rispetto della normativa vigente, senza possibilita'
di immissione nelle vasche o nei sistemi di circolazione dell'acqua
delle vasche stesse.
Gli spazi perimetrali sono accessibili solo a piedi nudi o con
idonei calzari e possiedono caratteristiche igienico ambientali tali
da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza.
Lungo i percorsi a piedi nudi e' vietato l'uso di stuoie o di
tappeti.
5.2.3. Vasca.
Tutte le vasche sono fornite di un idoneo sistema di tracimazione
secondo quanto previsto dalla norma UNI 10637.
I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.
Il fondo e le pareti della vasca sono rifiniti con materiale
impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.
I canali sfioratori e le eventuali vasche di compenso-recupero
sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da
consentire una facile pulizia.
Gli acquascivoli di altezza maggiore od uguale a due metri sono
conformi alle norme UNI EN 1069-1 e 2.
5.2.4. Immissione, ricircolo, reintegro dell'acqua, svuotamento e
allontanamento delle acque reflue.
Gli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e
qualita' dell'acqua di piscina possiedono i requisiti individuati
dalla norma UNI 10673.
Le vasche sono svuotate completamente ogni dodici mesi e comunque
in occasione della riapertura dell'impianto.
L'acqua proveniente dallo svuotamento della piscina, previa
declorazione, puo' essere smaltita attraverso il sistema di
smaltimento delle acque bianche, nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa.
L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti
dagli impianti di alimentazione delle vasche, avviene in conformita'
alle norme vigenti in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento.
5.3. Sezione attivita' accessorie.
La sezione attivita' accessorie e' ubicata in locali o aree
nettamente separati dalla sezione attivita' natatoria e di
balneazione, fatta eccezione per quanto previsto in riferimento alle
piscine del gruppo A.2. dalla parte IV del presente Allegato.
I frequentatori della sezione attivita' accessorie possono
usufruire dell'area servizi della sezione attivita' natatoria e di
balneazione solo quando, in ragione del tipo di attivita' accessoria
svolta, devono sottoporsi alle stesse operazioni di preventiva
pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei
bagnanti.
I locali della sezione attivita' accessorie e le attivita' che in
essi sono svolte rispondono alla normativa vigente in materia.
Parte III
Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.1, anche ricomprese
in complessi del gruppo A.4.
1.Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).
Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti
tecnici sono persone in possesso dei requisiti formativi individuati
con deliberazione della Giunta provinciale.
La presenza di assistenti bagnanti e' assicurata durante tutto
l'orario di apertura della struttura.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto
ministeriale del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione
e l'esercizio di impianti sportivi), il piano di autocontrollo fissa
il numero di assistenti bagnanti idoneo a garantire la sicurezza
degli utenti.
2. Regolamento interno (art. 9).
Il regolamento interno relativo al comportamento dei
frequentatori riporta anche le seguenti prescrizioni di educazione
sanitaria, di comportamento e di igiene personale:
a) i frequentatori accedono alla sezione attivita' natatoria e
di balneazione solo attraverso il percorso obbligato, passando per i
presidi di bonifica;
b) i frequentatori, prima di accedere alla sezione attivita'
natatoria e di balneazione, devono sottoporsi ad accurata doccia e
passare attraverso i presidi di bonifica;
c) i percorsi a piedi nudi sono compiuti solo scalzi o con
l'utilizzo di idonei calzari. L'uso di scarpette da ginnastica e'
consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo
all'interno dei percorsi a piedi nudi.
L'uso della cuffia e' disciplinato dal regolamento interno della
struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell'analisi del
rischio effettuata dal gestore.
3. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 13
del regolamento).
3.1. Fruibilita' delle sezioni della piscina da parte dei
portatori di handicap.
La fruibilita' da parte dei portatori di handicap delle zone
funzionali relative alla sezione attivita' natatoria e di
balneazione, alle sezione servizi e spogliatoi, alla sezione
pubblico, alla sezione servizi accessori e' garantita secondo la
normativa vigente.
3.2. Sezione attivita' natatorie e di balneazione.
3.2.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori.
Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori
sono dimensionati in ragione di almeno 0,6 volte la superficie dello
specchio d'acqua.
Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori
(solarium) ha una superficie uguale o superiore a due volte l'area
delle vasche. Il passaggio dal solarium alle vasche, compresi gli
spazi perimetrali, avviene attraverso i presidi di bonifica.
3.2.2 Spazi perimetrali alla vasca.
La vasca e' circondata da ogni lato da una banchina perimetrale
costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza non inferiore a
1, 50 metri e preferibilmente pari a 2 metri, con un pendenza non
superiore al 3 per cento verso i sistemi di raccolta delle acque di
pulizia, per evitare il ristagno di acqua. I sistemi di raccolta
delle acque di pulizia sono collocati preferibilmente verso le pareti
perimetrali del locale in cui si trova la vasca.
3.2.3 Vano vasca.
Le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche sono
di materiale facilmente lavabile, impermeabile e antimuffa per
un'altezza di 2 metri.
L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua,
deve essere, in ogni punto, di almeno 3,50 metri.
Nelle ipotesi in cui, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma
1, gli impianti siano tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali
previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, l'altezza
del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, puo' essere
inferiore a 3,50 metri, purche' non sia inferiore all'altezza
richiesta per l'agibilita' e siano comunque assicurate, anche
attraverso la predisposizione di sistemi per il ricambio dell'aria,
le necessarie condizioni igieniche e sanitarie dell'impianto.
3.2.4 Vasca.
La conformazione delle vasche garantisce la sicurezza dei
bagnanti, consente un facile controllo visivo di tutte le parti del
bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicura una
completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.
Le pareti della vasca sono rivestite di materiale antisdrucciolo
da usarsi anche per il fondo. Le caratteristiche costruttive delle
pareti delle vasche sono tali da non costituire pericolo per i
bagnanti. I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.
Nelle zone con profondita' fino 1,80 metri. la pendenza del fondo
non supera il limite dell'8 per cento per le piscine coperte.
Quando la profondita' della vasca supera i 60 centimetri sono
presenti una o piu' scalette o gradini incassati, in relazione alla
conformazione della vasca. Le scalette sono realizzate con materiali
resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, munite di
mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca. Lo
spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali
della vasca e' compreso tra cinque e dieci centimetri.
Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori
minimi e massimi della profondita', inoltre sono evidenziate,
mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali
avviene una variazione della pendenza del fondo.
Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi
altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca
in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali
fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca
o nei suoi componenti non sono superiori a otto millimetri. I
trampolini e le piattaforme possono essere installati soltanto in
vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN e FINA
vigenti in materia.
L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e
svuotamento, e' inviata allo scarico, secondo le modalita' previste
dalla normativa vigente.
3.3. Sezione servizi e spogliatoi.
Gli spogliatoi e i servizi igienici hanno altezza minima non
inferiore a 2,40 metri con idonea aerazione ed illuminazione, il
pavimento e' costituito da materiali resistenti all'azione dei
disinfettanti in uso, impermeabili e anti-sdrucciolevoli, fornito di
griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.
Le pareti degli spogliatoi e dei servizi sono di materiale
facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa per una altezza di 2
metri.
Nelle piscine e' presente almeno una sezione servizi e spogliatoi
per disabili con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
Gli spogliatoi costituiscono l'elemento di separazione tra il
percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature
espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate
all'attivita' di balneazione). Gli spogliatoi possono essere del tipo
a rotazione, singoli o collettivi. Nelle piscine esistenti,
nell'impossibilita' strutturale di separare i percorsi, il
regolamento interno prevede l'adozione delle modalita' organizzative
ritenute idonee al fine della separazione dei percorsi.
La sezione servizi e spogliatoi riservata alle persone portatrici
di handicap e i relativi percorsi sono segnalati. Il percorso
utilizzato dalle persone portatrici di handicap dalla sezione servizi
e spogliatoi alla sezione attivita' natatorie e di balneazione non
interferisce con quello a piedi nudi degli altri utenti.
Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli assicurano una
superficie minima di 1,6 metri quadri per persona.
Il numero dei posti spogliatoio e' uguale o superiore ad 1/9
della superficie in metri quadrati delle vasche servite.
Ai fini del conteggio degli spogliatoi, le cabine degli
spogliatoi a rotazione contano come 1,5 posti spogliatoio.
Le cabine degli spogliatoi a rotazione hanno le seguenti
caratteristiche:
1) sono dotate di due porte sui lati opposti, di cui una si
apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi;
2) sono dotate di sedile ribaltabile;
3) tra pavimento e parete vi e' uno spazio libero di almeno
venti centimetri e vi e' un ulteriore spazio libero tra parete e
soffitto;
4) le porte sono realizzate in modo che, a cabine libere, le
stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino
dall'interno.
In complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di
attivita' diverse da quelle di balneazione (es. palestre o comunque
attivita' al coperto) gli spogliatoi della piscina sono distinti
dagli altri spogliatoi o, in alternativa, sono previsti spogliatoi
singoli a rotazione, purche' siano rispettate le dotazioni minime per
le singole attivita' e sia garantita la separazione del percorso
sporco-pulito.
Il deposito degli abiti puo' essere effettuato sia con sistemi
individuali, sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli
abiti sono collocati in armadietti richiudibili, dotati di griglie di
aerazione, sollevati dal pavimento di almeno venti centimetri. Nel
sistema collettivo gli abiti sono collocati in appositi contenitori e
consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi
nudi. I contenitori sono sistemati in modo da garantire la
conservazione in condizioni igieniche.
3.3.1. Servizi igienici.
Sono previsti non meno di quattro wc per i primi venticinque
posti spogliatoio. I wc aumentano in ragione di uno ogni ulteriori
venticinque posti spogliatoio.
I locali wc devono avere porte apribili verso l'esterno ed essere
dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente
con lo spogliatoio.
E' prevista almeno una doccia ogni quattro posti spogliatoio,
suddivise in eguale misura tra uomini e donne. Nelle piscine scoperte
e' ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o
uguale al 30 per cento del totale delle docce.
Nelle piscine coperte e' presente un numero minimo di
asciugacapelli pari ai posti doccia, collocati in uno spazio
riscaldato, comunicante con la zone docce. Nelle piscine scoperte, e'
presente un numero minimo di due asciugacapelli in ogni zona
spogliatoio.
I lavabi o punti di erogazione di acqua potabile sono presenti in
numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di
sapone liquido o in polvere e sistemi per l'asciugatura delle mani,
monouso.
3.4. Spogliatoi e servizi igienici per il personale.
Le caratteristiche dei locali spogliatoio e dei servizi igienici
sono regolate dai punti 1.12 e 1.13 dell'allegato IV al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro).
3.5. Servizi per i giudici di gara.
Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa
riferimento alle norme CONI.
3.6. Locale di primo soccorso.
Ogni piscina e' dotata di un locale di primo soccorso,
preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, costituito da un
ambiente di adeguata accessibilita' e superficie, convenientemente
areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non
manuale, con acqua potabile, dotato di collegamento telefonico con
l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo.
Le pareti del locale sono lavabili per un'altezza di 2 metri dal
suolo.
Il locale e' chiaramente segnalato e agevolmente accessibile
dalla vasca e consente la rapida e facile comunicazione con
l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di
lettighe.
Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una
struttura in cui sono presenti anche altre attivita', il locale di
primo soccorso puo' anche essere a servizio di dette attivita',
purche' sia garantito un rapido e agevole accesso.
Il locale dispone di idonei materiali e attrezzature di primo
soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa
dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza.
E' garantita la pulizia e la disinfezione dei locali di primo
soccorso.
Il piano di autocontrollo stabilisce che il locale di primo
soccorso e le dotazioni proprie siano soggette a controlli periodici,
al fine di assicurare il funzionamento delle attrezzature,
l'utilizzabilita' dei materiali e le necessarie condizioni igieniche
del locale.
3.6. Sezione pubblico.
La capienza delle zone destinate al pubblico e' proporzionata al
numero massimo di frequentatori ammissibili, nel rispetto della
normativa vigente in materia e, in particolare, dell'art. 6 del
decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi).
I posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi
igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico sono
indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle
vasche.
Nel caso di contiguita' tra l'area riservata al pubblico e quella
destinata ai frequentatori delle vasche, e' previsto un elemento di
separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le
due zone. I percorsi destinati al pubblico sono diversi e separati da
quelli destinati ai bagnanti.
3.7. Sezione impianti tecnici.
Tutti gli impianti ed i relativi accessori sono facilmente
identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la
funzione.
Per quanto possibile sono adottati sistemi automatici di
controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento
dell'acqua sono strutturalmente e funzionalmente divisi in due
locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua
e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative
apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei
flocculanti e degli additivi. Detti locali devono essere dotati di
idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.
Tutti gli impianti tecnologici sono conformi alle normative di
settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di
trattamento dell'acqua di piscina, si rinvia alle specifiche norme
UNI.
Parte IV
Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.2., anche ricomprese
in complessi del gruppo A.4.
1. Disposizioni comuni per le piscine del gruppo A.2.
1.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).
Il responsabile della piscina puo' svolgere anche le funzioni di
assistente bagnanti e addetto agli impianti tecnologici, ove in
possesso dei requisiti richiesti per la nomina a tali figure
professionali.
Fatto salvo quanto specificamente previsto al punto 3.1., la
presenza dell'assistente bagnanti non e' obbligatoria in presenza di
tutte le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie inferiore a 120 metri
quadrati e di profondita' non superiore a 140 centimetri;
b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da
ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del
bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga
relativa alla presenza dell'assistente bagnanti, la superficie
massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;
c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o
di allarme da postazione presidiata Nel caso in cui la vigilanza non
sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;
d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto
soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa
vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della
piscina;
e) le modalita' organizzative della vigilanza e le procedure di
intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.
2. Illuminazione nelle piscine dei centri benessere.
Nelle piscine dei centri benessere, salvo che nelle zone
destinate a spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione puo'
essere contemperata con la specificita' di utilizzo, purche' sia
garantita la sicurezza degli utenti.
3. Disposizioni tecniche per piscine comprese in strutture adibite in
via principale all'esercizio di attivita' ricettive turistiche o
agrituristiche.
3.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).
Per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa
o di un appartamento per vacanze, la presenza dell'assistente
bagnanti non e' obbligatoria. Gli ospiti devono essere informati
della mancanza di sistemi di vigilanza.
3.2 Norme igienico sanitarie, strutturali e organizzative (art.
12).
3.2.1. Condizioni di sicurezza.
L'accesso alla piscina e' consentito soltanto negli orari
prestabiliti.
3.2.2. Regolamento interno.
Il regolamento contiene almeno i seguenti punti:
a) indicazione della profondita' e di eventuali punti della
vasca a profondita' ridotta;
b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal
consumo di un pasto;
d) obbligo per gli utenti di passare attraverso i presidi di
bonifica, prima di accedere alla sezione attivita' natatorie e di
balneazione;
e) ubicazione dei piu' vicini servizi igienici;
f) orari di accesso in piscina;
g) divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.
3.2.3. Sezione attivita' natatoria e balneazione.
3.2.3.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori.
Nella zona solarium e' collocato un numero adeguato di
contenitori per rifiuti.
3.2.3.2 Spazi perimetrali alla vasca.
Le banchine perimetrali hanno una pendenza verso l'esterno idonea
all'allontanamento delle acque, che sono convogliate direttamente
nelle acque nere senza possibilita' di immissione i vasca.
3.2.3.3 Vano vasca.
L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal
pelo libero dell'acqua, e' in ogni punto pari almeno a 3,5 metri.
Ove sussistano specifiche esigenze tecniche e risultino comunque
garantite le necessari condizioni igienico sanitarie, anche
attraverso l'impiego di sistemi per il ricambio dell'ari. l'altezza
del vano vasca puo' essere inferiore a 3,5 metri, purche' sia
comunque pari almeno all'altezza minima per l'agibilita'.
3.2.3.4. Vasca.
La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la
sicurezza dei bagnanti e consente un facile controllo visivo di tutte
le parti del bacino al personale di vigilanza. A bordo vasca sono
collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di
fune di recupero.
Sul bordo della vasca sono apposte delle marcature indicanti i
valori massimi e minimi della profondita'; inoltre sono evidenziate a
mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza delle quali
avviene una variazione della pendenza del fondo.
3.2.4. Sezione attivita' accessorie.
Ove non sia possibile separare la sezione attivita' accessorie
dalla sezione attivita' natatorie e di balneazione, gli spazi
relativi alle attivita' accessorie praticabili dai frequentatori sono
accessibili solo piedi nudi o con idonee calzature e possiedono
caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurar condizioni di
pulizia, confort e sicurezza.
3.2.5. Sezione servizi e spogliatoi.
Nei pressi dell'area balneatoria e' disposta una vaschetta lava
piedi per l'immersione completa dei piedi, alimentata in modo
continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e almeno una
doccia.
E' installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.
E' presente un numero adeguato di servizi igienici all'interno
della sezione attivita' natatoria e di balneazione.
La presenza di un numero adeguato di spogliatoi e' obbligatoria
solo nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina e' esteso
anche a clienti presenti occasionalmente per fruire del servizio di
ristorazione.
3.2.6. Presidi di primo intervento.
I presidi di primo intervento e i materiali di medicazione sono
conservati in un contenitore chiuso, in un luogo facilmente
accessibile dalla sezione attivita' natatorie e di balneazione.
Fatta eccezione per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza
esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, le
prestazioni di primo soccorso sono assicurate durante tutto l'orario
di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato.
E' garantito un agevole avvicinamento di un'ambulanza e ove
necessario sono previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso.
3.2.7. Sezione impianti tecnici.
Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione,
apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i
reintegri dell'acqua in vasca sono conformi alle previsioni della
normativa UNI vigente.
Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi sono facilmente
identificabili attraverso segnaletica che ne indica la funzione; sono
confinati in appositi locali chiusi, facilmente ventilabili e dotati
di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti
chimici.
I contenitori di prodotti chimici sono conservati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Il gestore conserva le schede tecniche dei prodotti chimici
utilizzati a disposizione delle autorita' competenti.
L'approvvigionamento dei materiali di consumo assicura in
qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di
impiego.
(Omissis).