Allegato A 
 
NORME IGIENICO SANITARIE, STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE  RELATIVE  ALLA
  PISCINA E AGLI ELEMENTI FUNZIONALI CHE LA COMPONGONO. 
 
                               Parte I 
 
 
   Tipologia delle piscine e delle vasche (art. 4, commi 3, 5 e 6) 
 
    Ai  fini  della  presentazione  della  dichiarazione  di   inizio
attivita' di cui all'art. 5 del regolamento e dell'applicazione delle
norme tecniche di cui al presente allegato si intende per: 
      a) «piscine del gruppo A.2 inserite in strutture  che  svolgono
attivita' ricettive turistiche o agrituristiche»: piscine inserite in
strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere, esclusi i bed and
breakfast, in complessi ricettivi turistici all'aperto  (campeggi)  e
in agriturismi, come definiti dalla normativa provinciale; 
      b)  «piscina  scoperta»:  complesso  con  uno  o  piu'   bacini
artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti; 
      c)  «piscina  coperta»:  complesso  con  uno  o   piu'   bacini
artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti; 
      d) «piscina di tipo misto»: complesso con  uno  o  piu'  bacini
artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente; 
      e) «piscina di tipo convertibile»: complesso  con  uno  o  piu'
bacini artificiali nel  quale  gli  spazi  destinati  alle  attivita'
possono  essere  aperti  o  chiusi  in  relazione   alle   condizioni
atmosferiche; 
      f)  «vasche  per  nuotatori  e  di  addestramento  al  nuoto  e
destinate alle  attivita'  agonistiche»:  vasche  con  requisiti  che
consentono l'esercizio delle attivita' natatorie  in  conformita'  al
genere ed al livello di prestazioni per  le  quali  e'  destinata  la
piscina, nel rispetto delle norme della  Federazione  Italiana  Nuoto
(FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA); 
      g) «vasche per tuffi ed attivita' subacquee  e  destinate  alle
attivita'  agonistiche»:  vasche   con   requisiti   che   consentono
l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di
prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto  delle
norme della Federazione  italiana  nuoto  (FIN)  e  della  Federation
Internationale de Natation  Amateur  (FINA)  per  quanto  concerne  i
tuffi; 
      h) «vasche ricreative»:  vasche  con  requisiti  morfologici  e
funzionali che le rendono idonee al gioco e alla balneazione; 
      i) «vasche per bambini»:  vasche  di  profondita'  inferiore  o
uguale a 60 centimetri, con requisiti morfologici e funzionali che le
rendono idonee alla balneazione dei bambini; 
      l)  «vasche   polifunzionali»:   vasche   con   caratteristiche
morfologiche e funzionali  che  consentono  l'uso  contemporaneo  del
bacino  per  attivita'  differenti  o  che  possiedono  requisiti  di
convertibilita' che le rendono idonee ad usi diversi; 
      m) «vasche ricreative attrezzate»: vasche caratterizzate  dalla
prevalenza   di   attrezzature   accessorie   quali,   per   esempio,
acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili. 
 
                              Parte II 
 
 
     Disposizioni tecniche comuni per le piscine di categoria A 
 
1. Elementi funzionali della piscina (art. 4, comma 7). 
    Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente
allegato si intende per: 
      a) «sezione attivita' natatoria e  di  balneazione»:  l'insieme
delle vasche e degli spazi  di  pertinenza  direttamente  interessati
alle suddette  attivita',  con  particolare  riferimento  agli  spazi
perimetrali  alle  vasche  e  a  quelli  connessi  direttamente  alle
attivita' natatorie e di balneazione, destinati a consentire la sosta
dei frequentatori; 
      b) «sezione servizi e spogliatoi»: l'insieme dei locali adibiti
a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il  primo
soccorso e i locali destinati al personale di servizio; 
      c)  «sezione  attivita'  accessorie»:  l'insieme   delle   aree
destinate allo svolgimento di attivita' sportive  diverse  da  quelle
natatorie; al ristoro, quali, per esempio, bar e tavola  calda;  alle
attivita' ricreative o culturali; agli ambienti per uffici e riunioni
ed alle ulteriori attivita' complementari; 
      d) «sezione pubblico»: l'insieme degli spazi adibiti ad  atrio,
posti per  spettatori,  spazi  accessori,  servizi  igienici  per  il
pubblico; 
      e) «sezione impianti tecnici»: l'insieme di centrale idrica  ed
impianti per il trattamento dell'acqua,  centrale  termica,  impianti
per la produzione di acqua calda, attrezzature  e  materiali  per  la
pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici,  impianti
antincendio,   impianti   di   riscaldamento,   di   ventilazione   e
condizionamento  dell'aria,  impianti   di   comunicazione   interna,
impianti di smaltimento delle acque e di depurazione ed  impianti  di
sicurezza e di allarme. 
2. Dichiarazione di inizio attivita' - documentazione  tecnica  (art.
5, comma 3, lettera f). 
    Alla dichiarazione di inizio attivita' e'  allegata  la  seguente
documentazione tecnica: 
      a)  planimetria  in  scala  almeno  1:100,   che   indichi   la
collocazione  della  piscina  rispetto  alla  struttura  in  cui   e'
inserita; 
      b) planimetria in scala almeno 1:100,  corredata  da  relazione
tecnica in cui siano evidenziati il rispetto delle norme  in  materia
di abbattimento delle barriere  architettoniche,  l'ubicazione  e  le
caratteristiche tecnico-costruttive dell'ingresso alla piscina, delle
diverse sezioni della  piscina,  del  sistema  di  termoventilazione,
delle caldaie e del  sistema  di  trattamento  per  il  riscaldamento
dell'acqua di vasca, dei percorsi a piedi  nudi  e  a  piedi  calzati
utilizzati per  l'accesso  alla  sezione  attivita'  natatorie  e  di
balneazione,  con  la   collocazione   dei   presidi   di   bonifica,
l'indicazione del percorso che dal  locale  di  primo  soccorso,  ove
presente, conduce all'esterno; 
      c) particolari in scala  1:10  dei  presidi  di  bonifica,  del
sistema di tracimazione dell'acqua di vasca, del sistema di  raccolta
delle acque di pulizia relative agli spazi  perimetrali  alla  vasca,
del  locale   di   primo   soccorso   eventualmente   presente,   con
specificazione delle dotazioni dello stesso; 
      d) schema funzionale del sistema di trattamento dell'acqua  con
l'indicazione  dei  principali   componenti   dell'impianto   e   dei
collegamenti tra gli stessi. 
3. Piano di autocontrollo (art. 9). 
    Il piano di autocontrollo e' redatto secondo i seguenti criteri: 
      a) analisi dei potenziali  pericoli  igienico-sanitari  per  la
piscina; 
      b) individuazione  dei  punti  o  delle  fasi  in  cui  possono
verificarsi tali pericoli e  definizione  delle  relative  misure  di
prevenzione da adottare; 
      c) individuazione dei punti critici e  definizione  dei  limiti
critici degli stessi; 
      d) definizione del sistema di monitoraggio; 
      e) individuazione delle azioni correttive; 
      f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in  relazione
al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei  rischi,  dei
punti  critici  e  delle  procedure  in  materia   di   controllo   e
sorveglianza. 
    Per la redazione del piano di  autocontrollo  e'  possibile  fare
riferimento alle indicazioni elaborate dall'Azienda provinciale per i
servizi sanitari. 
4. Numero di frequentatori e di bagnanti (art. 11, comma 2). 
    Il numero dei  bagnanti  e'  tale  da  garantire  che  il  carico
inquinante dovuto alle attivita' in acqua,  in  relazione  al  volume
d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della  potenzialita'
dell'impianto  e  che  l'attivita'  natatoria  possa  svolgersi   nel
rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza. 
    Nelle  vasche  per  bambini  il  numero   massimo   di   bagnanti
contemporaneamente presenti non puo' essere comunque superiore a  uno
ogni due metri quadrati di specchio d'acqua. 
    In  tutte  le  altre  vasche,  il  numero  massimo  di   bagnanti
contemporaneamente presenti non puo' essere comunque superiore a  uno
ogni 2,5 metri quadrati di specchio d'acqua. 
    Le piscine devono essere dotate di sistemi  o  procedure  atti  a
rilevare  il  numero  di  frequentatori  e   di   bagnanti   presenti
all'interno  dell'impianto  e  all'interno  della  sezione  attivita'
natatoria e di balneazione, nonche' a limitare  l'accesso  di  utenti
oltre il numero massimo consentito. 
5. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 12). 
    5.1. Pulizia della piscina. 
    In tutti gli ambienti della piscina e' praticata  quotidianamente
la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di  ogni  rifiuto,
secondo quanto previsto nel piano di autocontrollo. 
    5.2. Sezione attivita' natatorie e di balneazione. 
    5.2.1. Accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali. 
    L'accesso alle vasche, compresi gli  spazi  perimetrali,  avviene
solo attraverso un percorso obbligato lungo il quale sono collocati i
presidi di bonifica. 
    I percorsi a piedi calzati sono separati  dai  percorsi  a  piedi
nudi secondo le  modalita'  organizzative  ritenute  piu'  idonee.  I
percorsi a piedi nudi possono essere compiuti anche con l'utilizzo di
idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a
piedi nudi. 
    Il personale e i giudici di gara accedono alla sezione  attivita'
natatorie e  di  balneazione  a  piedi  nudi  o  con  idonei  calzari
destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi. 
    Tutti  gli  spazi  percorribili  a  piedi  nudi  sono  dotati  di
superfici antisdrucciolo. 
    I presidi di bonifica sono di norma composti da vasca lavapiedi e
doccia obbligatoria, accessibili anche da parte dei  disabili  con  i
relativi  ausili.  La  doccia  obbligatoria  precede,  nel   percorso
obbligato, la vasca lavapiedi. La vasca lavapiedi ha profondita'  non
inferiore a sedici centimetri, e' alimentata in modo continuo con una
soluzione  disinfettante  e  strutturata  in  modo  tale  da  rendere
obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari. 
    Sono ammessi sistemi  alternativi  di  bonifica  dell'utente  che
garantiscano la  stessa  efficacia  dei  presidi  di  bonifica  sopra
descritti. 
    5.2.2. Spazi perimetrali alla vasca. 
    Gli spazi perimetrali alla vasca e quelli  direttamente  connessi
alle attivita' natatorie e balneazione  sono  delimitati  dalle  zone
limitrofe mediante un elemento  di  separazione  invalicabile,  anche
mobile, preferibilmente di altezza non  inferiore  a  un  metro,  che
garantisca le necessarie condizioni di igiene e sicurezza. 
    Le acque di pulizia degli  spazi  perimetrali  alle  vasche  sono
allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta  delle
acque nere nel rispetto della normativa vigente,  senza  possibilita'
di immissione nelle vasche o nei sistemi di  circolazione  dell'acqua
delle vasche stesse. 
    Gli spazi perimetrali sono accessibili solo a piedi  nudi  o  con
idonei calzari e possiedono caratteristiche igienico ambientali  tali
da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza. 
    Lungo i percorsi a piedi nudi e' vietato l'uso  di  stuoie  o  di
tappeti. 
    5.2.3. Vasca. 
    Tutte le vasche sono fornite di un idoneo sistema di tracimazione
secondo quanto previsto dalla norma UNI 10637. 
    I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione. 
    Il fondo e le pareti della  vasca  sono  rifiniti  con  materiale
impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. 
    I canali sfioratori e le eventuali  vasche  di  compenso-recupero
sono rivestiti con materiali impermeabili e  conformati  in  modo  da
consentire una facile pulizia. 
    Gli acquascivoli di altezza maggiore od uguale a due  metri  sono
conformi alle norme UNI EN 1069-1 e 2. 
    5.2.4. Immissione, ricircolo, reintegro dell'acqua, svuotamento e
allontanamento delle acque reflue. 
    Gli  impianti  di  circolazione,  trattamento,   disinfezione   e
qualita' dell'acqua di piscina  possiedono  i  requisiti  individuati
dalla norma UNI 10673. 
    Le vasche sono svuotate completamente ogni dodici mesi e comunque
in occasione della riapertura dell'impianto. 
    L'acqua  proveniente  dallo  svuotamento  della  piscina,  previa
declorazione,  puo'  essere  smaltita  attraverso   il   sistema   di
smaltimento delle acque bianche,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dalla vigente normativa. 
    L'allontanamento delle acque reflue,  comprese  quelle  derivanti
dagli impianti di alimentazione delle vasche, avviene in  conformita'
alle   norme   vigenti   in   materia   di   tutela    delle    acque
dall'inquinamento. 
    5.3. Sezione attivita' accessorie. 
    La sezione attivita' accessorie  e'  ubicata  in  locali  o  aree
nettamente  separati  dalla  sezione   attivita'   natatoria   e   di
balneazione, fatta eccezione per quanto previsto in riferimento  alle
piscine del gruppo A.2. dalla parte IV del presente Allegato. 
    I  frequentatori  della  sezione  attivita'  accessorie   possono
usufruire dell'area servizi della sezione attivita'  natatoria  e  di
balneazione solo quando, in ragione del tipo di attivita'  accessoria
svolta,  devono  sottoporsi  alle  stesse  operazioni  di  preventiva
pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei
bagnanti. 
    I locali della sezione attivita' accessorie e le attivita' che in
essi sono svolte rispondono alla normativa vigente in materia. 
 
                              Parte III 
 
 
 Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.1, anche ricomprese 
                    in complessi del gruppo A.4. 
 
1.Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7). 
    Il responsabile della piscina e il  responsabile  degli  impianti
tecnici sono persone in possesso dei requisiti formativi  individuati
con deliberazione della Giunta provinciale. 
    La presenza di assistenti bagnanti e'  assicurata  durante  tutto
l'orario di apertura della struttura. 
    Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.   14   del   decreto
ministeriale del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione
e l'esercizio di impianti sportivi), il piano di autocontrollo  fissa
il numero di assistenti bagnanti  idoneo  a  garantire  la  sicurezza
degli utenti. 
2. Regolamento interno (art. 9). 
    Il   regolamento   interno   relativo   al   comportamento    dei
frequentatori riporta anche le seguenti  prescrizioni  di  educazione
sanitaria, di comportamento e di igiene personale: 
      a) i frequentatori accedono alla sezione attivita' natatoria  e
di balneazione solo attraverso il percorso obbligato, passando per  i
presidi di bonifica; 
      b) i frequentatori, prima di accedere  alla  sezione  attivita'
natatoria e di balneazione, devono sottoporsi ad  accurata  doccia  e
passare attraverso i presidi di bonifica; 
      c) i percorsi a piedi nudi sono  compiuti  solo  scalzi  o  con
l'utilizzo di idonei calzari. L'uso di  scarpette  da  ginnastica  e'
consentito  solo  al  personale  di  servizio   per   uso   esclusivo
all'interno dei percorsi a piedi nudi. 
    L'uso della cuffia e' disciplinato dal regolamento interno  della
struttura, sulla base delle motivazioni  contenute  nell'analisi  del
rischio effettuata dal gestore. 
3. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche  (art.  13
del regolamento). 
    3.1.  Fruibilita'  delle  sezioni  della  piscina  da  parte  dei
portatori di handicap. 
    La fruibilita' da parte dei  portatori  di  handicap  delle  zone
funzionali  relative  alla   sezione   attivita'   natatoria   e   di
balneazione,  alle  sezione  servizi  e  spogliatoi,   alla   sezione
pubblico, alla sezione servizi  accessori  e'  garantita  secondo  la
normativa vigente. 
    3.2. Sezione attivita' natatorie e di balneazione. 
    3.2.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori. 
    Nelle piscine coperte gli spazi per la  sosta  dei  frequentatori
sono dimensionati in ragione di almeno 0,6 volte la superficie  dello
specchio d'acqua. 
    Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori
(solarium) ha una superficie uguale o superiore a  due  volte  l'area
delle vasche. Il passaggio dal solarium  alle  vasche,  compresi  gli
spazi perimetrali, avviene attraverso i presidi di bonifica. 
    3.2.2 Spazi perimetrali alla vasca. 
    La vasca e' circondata da ogni lato da una  banchina  perimetrale
costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza non  inferiore  a
1, 50 metri e preferibilmente pari a 2 metri,  con  un  pendenza  non
superiore al 3 per cento verso i sistemi di raccolta delle  acque  di
pulizia, per evitare il ristagno di  acqua.  I  sistemi  di  raccolta
delle acque di pulizia sono collocati preferibilmente verso le pareti
perimetrali del locale in cui si trova la vasca. 
    3.2.3 Vano vasca. 
    Le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche sono
di  materiale  facilmente  lavabile,  impermeabile  e  antimuffa  per
un'altezza di 2 metri. 
    L'altezza del vano vasca, misurata dal  pelo  libero  dell'acqua,
deve essere, in ogni punto, di almeno 3,50 metri. 
    Nelle ipotesi in cui, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma
1, gli impianti siano tenuti ad adeguarsi  ai  requisiti  strutturali
previsti in occasione di ristrutturazioni ed  ampliamenti,  l'altezza
del vano vasca, misurata dal  pelo  libero  dell'acqua,  puo'  essere
inferiore  a  3,50  metri,  purche'  non  sia  inferiore  all'altezza
richiesta  per  l'agibilita'  e  siano  comunque  assicurate,   anche
attraverso la predisposizione di sistemi per il  ricambio  dell'aria,
le necessarie condizioni igieniche e sanitarie dell'impianto. 
    3.2.4 Vasca. 
    La  conformazione  delle  vasche  garantisce  la  sicurezza   dei
bagnanti, consente un facile controllo visivo di tutte le  parti  del
bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e  assicura  una
completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti. 
    Le pareti della vasca sono rivestite di materiale  antisdrucciolo
da usarsi anche per il fondo. Le  caratteristiche  costruttive  delle
pareti delle vasche sono  tali  da  non  costituire  pericolo  per  i
bagnanti. I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione. 
    Nelle zone con profondita' fino 1,80 metri. la pendenza del fondo
non supera il limite dell'8 per cento per le piscine coperte. 
    Quando la profondita' della vasca supera  i  60  centimetri  sono
presenti una o piu' scalette o gradini incassati, in  relazione  alla
conformazione della vasca. Le scalette sono realizzate con  materiali
resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella  piscina,  munite  di
mancorrenti e rigidamente ancorate alla  struttura  della  vasca.  Lo
spazio libero tra gli elementi della scaletta e le  pareti  verticali
della vasca e' compreso tra cinque e dieci centimetri. 
    Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti  i  valori
minimi  e  massimi  della  profondita',  inoltre  sono   evidenziate,
mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza  delle  quali
avviene una variazione della pendenza del fondo. 
    Gli ancoraggi per i separatori di  corsia  e  comunque  qualsiasi
altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti  della  vasca
in modo da non presentare pericolo per i bagnanti. 
    Ai fini della sicurezza dei bagnanti la  larghezza  di  eventuali
fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della  vasca
o nei suoi  componenti  non  sono  superiori  a  otto  millimetri.  I
trampolini e le piattaforme possono  essere  installati  soltanto  in
vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative  FIN  e  FINA
vigenti in materia. 
    L'acqua  della  vasca,  durante  le  operazioni  di  ricambio   e
svuotamento, e' inviata allo scarico, secondo le  modalita'  previste
dalla normativa vigente. 
    3.3. Sezione servizi e spogliatoi. 
    Gli spogliatoi e i servizi  igienici  hanno  altezza  minima  non
inferiore a 2,40 metri con  idonea  aerazione  ed  illuminazione,  il
pavimento  e'  costituito  da  materiali  resistenti  all'azione  dei
disinfettanti in uso, impermeabili e anti-sdrucciolevoli, fornito  di
griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio. 
    Le pareti degli  spogliatoi  e  dei  servizi  sono  di  materiale
facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa per  una  altezza  di  2
metri. 
    Nelle piscine e' presente almeno una sezione servizi e spogliatoi
per disabili con le caratteristiche previste dalla normativa vigente. 
    Gli spogliatoi costituiscono l'elemento  di  separazione  tra  il
percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con  calzature
espressamente  previste  per  l'uso   nelle   sole   aree   destinate
all'attivita' di balneazione). Gli spogliatoi possono essere del tipo
a  rotazione,  singoli  o  collettivi.   Nelle   piscine   esistenti,
nell'impossibilita'  strutturale   di   separare   i   percorsi,   il
regolamento interno prevede l'adozione delle modalita'  organizzative
ritenute idonee al fine della separazione dei percorsi. 
    La sezione servizi e spogliatoi riservata alle persone portatrici
di handicap  e  i  relativi  percorsi  sono  segnalati.  Il  percorso
utilizzato dalle persone portatrici di handicap dalla sezione servizi
e spogliatoi alla sezione attivita' natatorie e  di  balneazione  non
interferisce con quello a piedi nudi degli altri utenti. 
    Gli  spogliatoi  collettivi  e  quelli  singoli  assicurano   una
superficie minima di 1,6 metri quadri per persona. 
    Il numero dei posti spogliatoio e'  uguale  o  superiore  ad  1/9
della superficie in metri quadrati delle vasche servite. 
    Ai  fini  del  conteggio  degli  spogliatoi,  le   cabine   degli
spogliatoi a rotazione contano come 1,5 posti spogliatoio. 
    Le  cabine  degli  spogliatoi  a  rotazione  hanno  le   seguenti
caratteristiche: 
      1) sono dotate di due porte sui lati opposti,  di  cui  una  si
apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi; 
      2) sono dotate di sedile ribaltabile; 
      3) tra pavimento e parete vi e' uno  spazio  libero  di  almeno
venti centimetri e vi e' un ulteriore  spazio  libero  tra  parete  e
soffitto; 
      4) le porte sono realizzate in modo che, a  cabine  libere,  le
stesse siano sempre aperte,  mentre  a  cabine  chiuse  si  blocchino
dall'interno. 
    In complessi attrezzati  anche  per  l'esercizio  contestuale  di
attivita' diverse da quelle di balneazione (es. palestre  o  comunque
attivita' al coperto) gli  spogliatoi  della  piscina  sono  distinti
dagli altri spogliatoi o, in alternativa,  sono  previsti  spogliatoi
singoli a rotazione, purche' siano rispettate le dotazioni minime per
le singole attivita' e sia  garantita  la  separazione  del  percorso
sporco-pulito. 
    Il deposito degli abiti puo' essere effettuato  sia  con  sistemi
individuali, sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale  gli
abiti sono collocati in armadietti richiudibili, dotati di griglie di
aerazione, sollevati dal pavimento di almeno  venti  centimetri.  Nel
sistema collettivo gli abiti sono collocati in appositi contenitori e
consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi
nudi.  I  contenitori  sono  sistemati  in  modo  da   garantire   la
conservazione in condizioni igieniche. 
    3.3.1. Servizi igienici. 
    Sono previsti non meno di quattro  wc  per  i  primi  venticinque
posti spogliatoio. I wc aumentano in ragione di  uno  ogni  ulteriori
venticinque posti spogliatoio. 
    I locali wc devono avere porte apribili verso l'esterno ed essere
dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente
con lo spogliatoio. 
    E' prevista almeno una doccia  ogni  quattro  posti  spogliatoio,
suddivise in eguale misura tra uomini e donne. Nelle piscine scoperte
e' ammesso un numero di docce  con  acqua  non  riscaldata  minore  o
uguale al 30 per cento del totale delle docce. 
    Nelle  piscine  coperte  e'  presente   un   numero   minimo   di
asciugacapelli  pari  ai  posti  doccia,  collocati  in  uno   spazio
riscaldato, comunicante con la zone docce. Nelle piscine scoperte, e'
presente  un  numero  minimo  di  due  asciugacapelli  in  ogni  zona
spogliatoio. 
    I lavabi o punti di erogazione di acqua potabile sono presenti in
numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di
sapone liquido o in polvere e sistemi per l'asciugatura  delle  mani,
monouso. 
    3.4. Spogliatoi e servizi igienici per il personale. 
    Le caratteristiche dei locali spogliatoio e dei servizi  igienici
sono regolate dai punti 1.12  e  1.13  dell'allegato  IV  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della  legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro). 
    3.5. Servizi per i giudici di gara. 
    Per  i  servizi  a  disposizione  dei  giudici  di  gara  si   fa
riferimento alle norme CONI. 
    3.6. Locale di primo soccorso. 
    Ogni  piscina  e'  dotata  di  un  locale  di   primo   soccorso,
preferibilmente ad uso esclusivo  della  piscina,  costituito  da  un
ambiente di adeguata accessibilita'  e  superficie,  convenientemente
areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti  a  comando  non
manuale, con acqua potabile, dotato di  collegamento  telefonico  con
l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo. 
    Le pareti del locale sono lavabili per un'altezza di 2 metri  dal
suolo. 
    Il locale e'  chiaramente  segnalato  e  agevolmente  accessibile
dalla  vasca  e  consente  la  rapida  e  facile  comunicazione   con
l'esterno,  attraverso  percorsi  agibili  anche  con  l'impiego   di
lettighe. 
    Nel caso in cui la  piscina  sia  collocata  all'interno  di  una
struttura in cui sono presenti anche altre attivita',  il  locale  di
primo soccorso puo' anche  essere  a  servizio  di  dette  attivita',
purche' sia garantito un rapido e agevole accesso. 
    Il locale dispone di idonei materiali  e  attrezzature  di  primo
soccorso   utilizzabili   dall'assistente    bagnante    in    attesa
dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. 
    E' garantita la pulizia e la disinfezione  dei  locali  di  primo
soccorso. 
    Il piano di autocontrollo  stabilisce  che  il  locale  di  primo
soccorso e le dotazioni proprie siano soggette a controlli periodici,
al  fine  di  assicurare   il   funzionamento   delle   attrezzature,
l'utilizzabilita' dei materiali e le necessarie condizioni  igieniche
del locale. 
    3.6. Sezione pubblico. 
    La capienza delle zone destinate al pubblico e' proporzionata  al
numero massimo  di  frequentatori  ammissibili,  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia  e,  in  particolare,  dell'art.  6  del
decreto ministeriale 18  marzo  1996  (Norme  per  la  costruzione  e
l'esercizio degli impianti sportivi). 
    I posti per  gli  spettatori,  gli  spazi  accessori,  i  servizi
igienici,  le  aree  ed  i  percorsi  destinati  al   pubblico   sono
indipendenti e separati da quelli destinati  ai  frequentatori  delle
vasche. 
    Nel caso di contiguita' tra l'area riservata al pubblico e quella
destinata ai frequentatori delle vasche, e' previsto un  elemento  di
separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso  le
due zone. I percorsi destinati al pubblico sono diversi e separati da
quelli destinati ai bagnanti. 
    3.7. Sezione impianti tecnici. 
    Tutti gli  impianti  ed  i  relativi  accessori  sono  facilmente
identificabili attraverso apposita  segnaletica  che  ne  indichi  la
funzione. 
    Per  quanto  possibile  sono  adottati  sistemi   automatici   di
controllo e di manovra degli impianti tecnologici. 
    I  locali  destinati  alle  apparecchiature  per  il  trattamento
dell'acqua  sono  strutturalmente  e  funzionalmente  divisi  in  due
locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento  dell'acqua
e l'altro destinato al deposito  dei  contenitori  e  delle  relative
apparecchiature  di  dosaggio  delle  sostanze   disinfettanti,   dei
flocculanti e degli additivi. Detti locali devono  essere  dotati  di
idonea ventilazione e separati dalla centrale termica. 
    Tutti gli impianti tecnologici sono conformi  alle  normative  di
settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti  di
trattamento dell'acqua di piscina, si rinvia  alle  specifiche  norme
UNI. 
 
                              Parte IV 
 
 
 Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.2., anche ricomprese 
                    in complessi del gruppo A.4. 
 
1. Disposizioni comuni per le piscine del gruppo A.2. 
    1.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7). 
    Il responsabile della piscina puo' svolgere anche le funzioni  di
assistente bagnanti e  addetto  agli  impianti  tecnologici,  ove  in
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  nomina  a  tali  figure
professionali. 
    Fatto salvo quanto specificamente  previsto  al  punto  3.1.,  la
presenza dell'assistente bagnanti non e' obbligatoria in presenza  di
tutte le seguenti condizioni: 
      a) piscina con  vasca  di  superficie  inferiore  a  120  metri
quadrati e di profondita' non superiore a 140 centimetri; 
      b) presenza di almeno  due  lati  del  bordo  vasca  liberi  da
ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare  un  secondo  lato  del
bordo vasca nelle  piscine  esistenti,  per  usufruire  della  deroga
relativa  alla  presenza  dell'assistente  bagnanti,  la   superficie
massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri; 
      c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di  controllo  o
di allarme da postazione presidiata Nel caso in cui la vigilanza  non
sia continuativa i frequentatori devono esserne informati; 
      d) presenza  di  personale  addetto  ad  interventi  di  pronto
soccorso, debitamente formato secondo  quanto  prevede  la  normativa
vigente, prontamente disponibile durante le  ore  di  apertura  della
piscina; 
      e) le modalita' organizzative della vigilanza e le procedure di
intervento sono indicate nel piano di autocontrollo. 
2. Illuminazione nelle piscine dei centri benessere. 
    Nelle  piscine  dei  centri  benessere,  salvo  che  nelle   zone
destinate a  spogliatoi  e  servizi  igienici,  l'illuminazione  puo'
essere contemperata con la  specificita'  di  utilizzo,  purche'  sia
garantita la sicurezza degli utenti. 
3. Disposizioni tecniche per piscine comprese in strutture adibite in
via principale all'esercizio  di  attivita'  ricettive  turistiche  o
agrituristiche. 
    3.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7). 
    Per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa
o  di  un  appartamento  per  vacanze,  la  presenza  dell'assistente
bagnanti non e' obbligatoria.  Gli  ospiti  devono  essere  informati
della mancanza di sistemi di vigilanza. 
    3.2 Norme igienico sanitarie, strutturali e  organizzative  (art.
12). 
    3.2.1. Condizioni di sicurezza. 
    L'accesso  alla  piscina  e'  consentito  soltanto  negli   orari
prestabiliti. 
    3.2.2. Regolamento interno. 
    Il regolamento contiene almeno i seguenti punti: 
      a) indicazione della profondita' e  di  eventuali  punti  della
vasca a profondita' ridotta; 
      b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate; 
      c) raccomandazione di non  bagnarsi  a  meno  di  tre  ore  dal
consumo di un pasto; 
      d) obbligo per gli utenti di passare attraverso  i  presidi  di
bonifica, prima di accedere alla sezione  attivita'  natatorie  e  di
balneazione; 
      e) ubicazione dei piu' vicini servizi igienici; 
      f) orari di accesso in piscina; 
      g) divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati. 
    3.2.3. Sezione attivita' natatoria e balneazione. 
    3.2.3.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori. 
    Nella  zona  solarium  e'  collocato  un   numero   adeguato   di
contenitori per rifiuti. 
    3.2.3.2 Spazi perimetrali alla vasca. 
    Le banchine perimetrali hanno una pendenza verso l'esterno idonea
all'allontanamento delle acque,  che  sono  convogliate  direttamente
nelle acque nere senza possibilita' di immissione i vasca. 
    3.2.3.3 Vano vasca. 
    L'altezza del vano vasca negli  impianti  coperti,  misurata  dal
pelo libero dell'acqua, e' in ogni punto pari almeno a 3,5 metri. 
    Ove sussistano specifiche esigenze tecniche e risultino  comunque
garantite  le  necessari   condizioni   igienico   sanitarie,   anche
attraverso l'impiego di sistemi per il ricambio  dell'ari.  l'altezza
del vano vasca  puo'  essere  inferiore  a  3,5  metri,  purche'  sia
comunque pari almeno all'altezza minima per l'agibilita'. 
    3.2.3.4. Vasca. 
    La  conformazione  planimetrica  delle   vasche   garantisce   la
sicurezza dei bagnanti e consente un facile controllo visivo di tutte
le parti del bacino al personale di vigilanza.  A  bordo  vasca  sono
collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati  di
fune di recupero. 
    Sul bordo della vasca sono apposte delle  marcature  indicanti  i
valori massimi e minimi della profondita'; inoltre sono evidenziate a
mezzo di marcature le perimetrazioni in  corrispondenza  delle  quali
avviene una variazione della pendenza del fondo. 
    3.2.4. Sezione attivita' accessorie. 
    Ove non sia possibile separare la  sezione  attivita'  accessorie
dalla  sezione  attivita'  natatorie  e  di  balneazione,  gli  spazi
relativi alle attivita' accessorie praticabili dai frequentatori sono
accessibili solo piedi nudi  o  con  idonee  calzature  e  possiedono
caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurar  condizioni  di
pulizia, confort e sicurezza. 
    3.2.5. Sezione servizi e spogliatoi. 
    Nei pressi dell'area balneatoria e' disposta una  vaschetta  lava
piedi  per  l'immersione  completa  dei  piedi,  alimentata  in  modo
continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e almeno una
doccia. 
    E' installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti. 
    E' presente un numero adeguato di  servizi  igienici  all'interno
della sezione attivita' natatoria e di balneazione. 
    La presenza di un numero adeguato di spogliatoi  e'  obbligatoria
solo nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina e'  esteso
anche a clienti presenti occasionalmente per fruire del  servizio  di
ristorazione. 
    3.2.6. Presidi di primo intervento. 
    I presidi di primo intervento e i materiali di  medicazione  sono
conservati  in  un  contenitore  chiuso,  in  un   luogo   facilmente
accessibile dalla sezione attivita' natatorie e di balneazione. 
    Fatta eccezione per le  piscine  del  gruppo  A.2  di  pertinenza
esclusiva  di  una  casa  o  di  un  appartamento  per  vacanze,   le
prestazioni di primo soccorso sono assicurate durante tutto  l'orario
di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato. 
    E' garantito un  agevole  avvicinamento  di  un'ambulanza  e  ove
necessario sono previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso. 
    3.2.7. Sezione impianti tecnici. 
    Gli impianti tecnici (pompe,  filtri,  sistema  di  disinfezione,
apparecchiature di  misura,  vasche  di  compenso),  i  ricircoli,  i
reintegri dell'acqua in vasca sono  conformi  alle  previsioni  della
normativa UNI vigente. 
    Tutti gli impianti tecnici e  relativi  accessi  sono  facilmente
identificabili attraverso segnaletica che ne indica la funzione; sono
confinati in appositi locali chiusi, facilmente ventilabili e  dotati
di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori  per  i  prodotti
chimici. 
    I contenitori di prodotti chimici sono conservati secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente. 
    Il gestore conserva  le  schede  tecniche  dei  prodotti  chimici
utilizzati a disposizione delle autorita' competenti. 
    L'approvvigionamento  dei  materiali  di  consumo   assicura   in
qualsiasi momento una scorta sufficiente a  coprire  le  esigenze  di
impiego. 
      (Omissis).