Art. 7 
 
        Criteri per la nomina della commissione esaminatrice 
 
    1.  Una  volta  conclusa  la  preselezione  per  titoli  prevista
dall'art. 6, comma 1, lettera a), in ottemperanza all'art.  39  della
legge provinciale sul personale della Provincia  e  nel  rispetto  di
quanto stabilito dall'art. 100,  comma  3,  della  legge  provinciale
sulla scuola, e' nominata la commissione esaminatrice. La commissione
e' composta da quattro membri scelti tra esperti di amministrazioni e
di  organizzazioni  pubbliche  o  private  con  competenze  in  campo
organizzativo, gestionale, formativo  o  educativo  e  fra  dirigenti
delle  istituzioni  scolastiche  e   formative   provinciali,   anche
collocati a riposo, con una anzianita' nella direzione  della  scuola
di almeno cinque anni, anche in  deroga  al  decreto  del  Presidente
della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento
per l'accesso alla qualifica di dirigente  e  di  direttore).  Tra  i
quattro membri la Giunta provinciale individua: 
      a)  un  presidente  scelto  tra  dirigenti  di  amministrazioni
pubbliche,  anche  collocati  a  riposo,  che  ricoprano  o   abbiano
ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati
amministrativi o contabili o  avvocati  dello  Stato,  professori  di
universita' statali o equiparate; 
      b) il direttore del tirocinio formativo previsto dall'art. 9. 
    2. Svolge le funzioni di  segretario  un  dipendente  scelto  tra
personale comunque in servizio presso  la  Provincia,  inquadrato  in
categoria pari o superiore a C livello base e corrispondenti. 
    3. Per ogni componente della commissione  esaminatrice,  compreso
il segretario,  la  Giunta  provinciale  puo'  nominare  uno  o  piu'
supplenti,   che   intervengono   alle   sedute   della   commissione
esaminatrice  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del   componente
effettivo. 
    4. Per  la  prova  concernente  la  lingua  straniera,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, alla commissione  esaminatrice  sono  aggregati
membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle  quali  si
accertano le relative conoscenze. 
    5. Qualora la prova di preselezione prevista dall'art.  6,  comma
1, lettera b), sia effettuata dalla  commissione  esaminatrice,  solo
per l'effettuazione di tale prova, la commissione stessa puo'  essere
integrata da altri membri esperti, nominati dalla Giunta provinciale,
in numero massimo pari a sei. In  questo  caso  la  commissione  puo'
operare  per  sottocommissioni,  ferma  restando   la   revisione   e
l'attribuzione del voto da parte della commissione  al  completo.  Di
ogni sottocommissione fa parte almeno un componente della commissione
prevista dal comma 1. 
    6.  Se  il  rapporto  d'impiego  con  la  Provincia  di  uno  dei
componenti della commissione esaminatrice si  risolve  per  qualsiasi
causa   durante   l'espletamento   dei   lavori   della   commissione
esaminatrice, il componente cessa dall'incarico,  salvo  conferma  da
parte della Giunta provinciale. 
    7.  Al  fine  di  garantire  il  regolare   funzionamento   della
commissione d'esame in caso di parita' di voti prevale  il  voto  del
presidente.