Art. 10 
 
Modificazioni  dell'art.  13  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. All'art. 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al  comma  2  le  parole  «dell'ufficiale  rogante  e»  sono
soppresse; 
      b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  presidente
della gara redige apposito verbale, da lui sottoscritto unitamente ai
testimoni, nel quale vengono descritte tutte le  operazioni  compiute
nelle fasi delle procedure svolte».