Art. 13 Sostituzione dell'art. 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. L'articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Modalita' procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa). - 1. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'art. 39, comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente: a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica, per ciascun offerente, la regolarita' della documentazione presentata; b) la commissione tecnica, di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, in una o piu' sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell'ammissione alla fase successiva, documentando le operazioni svolte in apposito verbale; c) sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, il dirigente del servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo; d) la commissione tecnica, con le modalita' stabilite alla lettera b), procede alla valutazione degli elementi relativi al progetto esecutivo; e) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e forma la graduatoria dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale. L'aggiudicazione dei lavori e' disposta dal Dirigente del servizio competente in conformita' delle risultanze della graduatoria di cui al comma 1, lettera e), con apposita determinazione che approva i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'art. 39 comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano i commi 1 e 2 in quanto compatibili. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), della legge con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali si renda necessaria apposita valutazione tecnica, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una commissione tecnica composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione all'oggetto della gara. All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 4 si procede nel modo seguente: a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, la regolarita' della documentazione presentata; b) la commissione tecnica, in una o piu' sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, documentando le operazioni svolte in apposito verbale; c) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, forma la graduatoria dei concorrenti ed aggiudica i lavori al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, documentando le operazioni svolte in apposito verbale. 6. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), della legge, con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali non si renda necessaria apposita valutazione tecnica, il presidente della gara procede nel modo seguente: a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformita' a quanto previsto nel bando e nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarita' della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte ed al conseguente esame delle stesse; b) aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 7. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.».