Art. 18 Modificazioni dell'articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'art. 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dichiarazione, resa in conformita' alle disposizioni dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante che l'impresa non e' incorsa, dalla data della dichiarazione resa ai fini della richiesta di essere invitata alla gara, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge e che permane il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, gia' attestati in sede di richiesta di ammissione alla gara;»; b) nella lettera d) le parole: «500 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro» e le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»; c) il comma 3) e' soppresso.