Art. 19 Sostituzione dell'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. L'articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 22(Verifica dei requisiti). - 1. L'amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovra' essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria, mediante la produzione dei seguenti documenti: a) attestazione di qualificazione in corso di validita', rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformita' al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali; b) se dichiarato il possesso, certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, in corso di validita', ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, qualora non risultante dalla certificazione di cui alla lettera a); c) documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 22-bis. 3. Il possesso dei requisiti per la selezione dei concorrenti da invitare dichiarati dall'impresa, dovra' essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria solo qualora essa sia stata invitata a seguito della selezione di cui al comma 8 dell'articolo 23, nella misura necessaria a giustificare la collocazione in graduatoria mediante la seguente documentazione: a) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta dichiarata: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A se trattasi di impresa individuale, societa' di persone, consorzio di cooperative; mediante copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito se trattasi di societa' di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione; b) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attivita' indiretta dichiarata dall'impresa: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A. dei consorzi e delle societa' consortili che abbiano fatturato direttamente al committente, oppure mediante bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito nel caso di consorzi e di societa' consortili tenuti alla loro pubblicazione, qualora abbiano fatturato direttamente al committente; c) certificati rilasciati dal committente, attestanti l'esecuzione dei lavori regolarmente e con buon esito; se l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale deve esserne indicato l'esito a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, di lavori nella categoria prevalente; d) copia dell'attestazione della denuncia contributiva all'I.N.P.S. relativa al mese in cui e' stata resa la dichiarazione a comprova della localizzazione operativa, del numero dei dipendenti e della sede I.N.P.S. di iscrizione. 4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate, con eccezione del caso di raggruppamento di tipo verticale per il quale la documentazione di cui alla lettera c) del predetto comma 3 deve essere prodotta con riferimento alla sola impresa mandataria. 5. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica d'ufficio degli altri requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara. 6. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente puo' essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d'ufficio. 7. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento. 8. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, e' sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione delle Stato stesso, che ne attesti l'autenticita'.».