Art. 20 Inserimento dell'art. 22-bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo l'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Documento unico di regolarita' contributiva). - 1. Il documento unico di regolarita' contributiva e' richiesto: a) per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 35 della legge; b) ai fini della stipulazione del contratto; c) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; d) per il pagamento del saldo finale, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo. 2. Il documento unico di regolarita' contributiva e' richiesto anche relativamente ai subappaltatori, con le modalita' di cui al comma 1, per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163 resa ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del medesimo decreto nonche' per i pagamenti all'appaltatore. Il documento unico di regolarita' contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione.».