Art. 21 Modificazioni dell'art. 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 dopo le parole «composta dal dirigente o da suo delegato» sono aggiunte le seguenti: «, scelto tra i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente»; b) al comma 7 la parola «Ecu» e' sostituita dalla seguente: «euro»; c) al comma 8 nella lettera a) dopo le parole: «attribuisce a ciascun concorrente» sono aggiunte le seguenti: «non sorteggiato ai sensi del comma 2, lettera a)»; la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) individua i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria.»; d) al comma 10 le parole «ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «in raggruppamenti di tipo orizzontale»; e) al comma 11 le parole «ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «in raggruppamenti di tipo verticale»; f) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, al fine della determinazione del criterio indicato alla lettera a) del comma 5, si considera la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio, incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio, iniziando dall'anno antecedente cinque anni da quello del bando di gara. 12-ter. Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, per quanto attiene al criterio indicato alla lettera b) del comma 5, si considera la somma dei lavori realizzati nella categoria prevalente da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio; per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5, si considera la situazione del consorzio per quanto riguarda l'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione di tutte le imprese consorziate facenti parte del consorzio per quanto riguarda il numero di dipendenti e la relativa sede INPS provinciale di iscrizione. 12-quater. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti al consorzio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge, ad eccezione del requisito relativo al numero dei dipendenti; detto numero e' calcolato alla data della presentazione della richiesta di invito, sommando i dipendenti delle singole imprese consorziate e computandolo in capo al consorzio.».