Art. 22 Modificazione dell'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. All'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) della legge, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruita' delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.».