Art. 23 Modificazioni dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «ente appaltante» sono sostituite dalle parole: «amministrazione aggiudicatrice»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Su richiesta congiunta dell'appaltatore e del subappaltatore, il direttore lavori puo' accertare i fatti contestati verificando che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali tra amministrazione e appaltatore.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'Amministrazione procede al pagamento solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.»; d) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: «6-ter. Ai sensi dell'art. 42, comma 4-ter della legge e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla predetta normativa statale.».