Art. 25 Modificazione dell'art. 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg dopo le parole «la scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui si proceda avvalendosi di una apposita struttura a cio' preposta».