Art. 27 Modificazioni dell'art. 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Nell'articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 le parole «75 e 76 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350» sono sostituite dalle seguenti: «da 158 a 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554». b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di: a) opere o lavori di importo non superiore a 26.000 euro; b) forniture di importo non superiore a 50.000 euro; c) opere o lavori di importo non superiore a 50.000 euro, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo di contratto, d) e' sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruita' dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.».