Art. 29 Introduzione del capo V-bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo l'art. 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' inserito il seguente capo: «Capo V-bis (Procedure telematiche di scelta del contraente). - 1. Dopo l'art. 43, nel capo V-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., e' inserito il seguente: «Art. 43-bis (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Questo capo disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 10-quater, della legge, lo svolgimento delle procedure telematiche di scelta del contraente per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimi, attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di utilizzare le procedure telematiche di scelta del contraente esclusivamente quando le specifiche dei lavori da affidare possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte, rispondenti alle specifiche definite nell'invito di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2 della legge non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza. 4. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parita' di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresi' il rispetto delle disposizioni vigenti, anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nonche' delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.».