Art. 31 Inserimento dell'art. 43-quater nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo l'art. 43-ter del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., e' inserito il seguente: «Art. 43-quater (Responsabile del procedimento). - 1. Il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura. 2. Verificata la regolarita' della procedura e dell'offerta, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente sottoscrive, anche in forma elettronica mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, convalidando i risultati del procedimento.».