Art. 31 
 
Inserimento dell'art. 43-quater nel D.P.G.P. 30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1.  Dopo  l'art.  43-ter  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
12-10/Leg., e' inserito il seguente:  «Art.  43-quater  (Responsabile
del procedimento). -  1.  Il  dirigente  della  struttura  competente
all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente
provvede alla risoluzione di  tutte  le  questioni,  anche  tecniche,
inerenti la procedura. 
    2. Verificata la regolarita' della procedura e  dell'offerta,  il
dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure
telematiche di scelta del  contraente  sottoscrive,  anche  in  forma
elettronica mediante l'apposizione della propria firma digitale o  di
altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  il  verbale  delle
operazioni  prodotto  automaticamente  dal  sistema,  convalidando  i
risultati del procedimento.».