Art. 32 
 
Inserimento dell'art. 43-quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. Dopo l'articolo 43 quater del D.P.G.P. 30 settembre  1994,  n.
12-10/Leg.,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  43-quinquies   (Gare
telematiche). -  1  Il  dirigente  della  struttura  competente  alla
realizzazione dei lavori che costituiscono l'oggetto dell'affidamento
individua gli operatori economici da consultare, nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro
caratteristiche di capacita' economico  -  finanziaria  e  tecnico  -
organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri
di trasparenza e concorrenza  e  seleziona  almeno  cinque  operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
    2. Non possono essere comunque  invitati  i  soggetti  che  siano
esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi dell'art.
41 della legge. 
    3. Il contraente e' individuato tra gli offerenti sulla  base  di
uno dei seguenti criteri: 
      a) prezzo  piu'  basso  da  determinarsi  mediante  il  massimo
ribasso sull'importo posto a base  di  gara  o  mediante  il  sistema
dell'offerta a prezzi unitari; 
      b) prezzo  piu'  basso  da  determinarsi  mediante  il  massimo
ribasso sull'importo posto a base di gara ed utilizzando  il  sistema
delle offerte con rilanci (asta elettronica);  in  questo  caso  deve
essere sempre applicata la verifica delle anomalie ai sensi dell'art.
40 della legge; 
      c)  a  favore  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi,  variabili  in  relazione  al
tipo di contratto, purche'  siano  quantificabili  in  modo  tale  da
essere  espressi   in   cifre   o   percentuali.   Questo   criterio,
relativamente ai lavori realizzati in economia, si applica alle  sole
forniture ad essi riferibili. 
    4. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare  le  seguenti
specifiche informazioni: 
      a) l'oggetto dei  lavori  e  il  relativo  importo,  nonche'  i
requisiti di partecipazione; 
      b) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
      c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa: gli elementi di  valutazione  con  indicazione  dei
pesi ad essi assegnati; 
      d) le modalita' di presentazione dell'offerta; 
      e) le modalita' di sottoscrizione dell'offerta,  indicando  che
essa deve avvenire mediante l'apposizione da  parte  del  concorrente
della propria firma digitale o di altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata; 
      f) l'eventuale ricorso alla verifica delle anomalie; 
      g) le informazioni  che  saranno  messe  a  disposizione  degli
offerenti nel corso della gara telematica con  eventuale  indicazione
del momento in cui saranno messe a loro disposizione; 
      h)  le  informazioni  riguardanti  lo  svolgimento  della  gara
telematica e le informazioni per l'accesso alla documentazione; 
      i) nel caso di ricorso al criterio delle offerte  con  rilanci:
le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci  e,
in particolare, gli scarti  minimi  eventualmente  richiesti  per  il
rilancio; 
      j)  le  informazioni  riguardanti  il  dispositivo  elettronico
utilizzato,  nonche'  le   modalita'   e   specifiche   tecniche   di
collegamento.».