Art. 4 Sostituzione dell'art. 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. L'art. 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Affidamento di incarichi professionali) - 1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all'appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonche' quanto previsto dall'articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalita' di cui all'articolo 9, sulla base: a) del curriculum professionale di cui al comma 3; b) del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge; c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti; d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonche' l'attrezzatura e gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento. 2. L'affidamento diretto e' ammesso, previa acquisizione del curriculum professionale di cui al comma 3: a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili; b) nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalita' di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, secondo modelli predisposti dall'amministrazione, nonche' eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l'esperienza professionale. Qualora le prestazioni professionali indicate nel curriculum siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. E' in facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice richiedere nella lettera di invito, in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa. 4. Al fine dell'individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1, gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralita' di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell'invito, con l'indicazione del costo relativo. Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto gia' incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, qualora cio' sia richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 6. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da quest'articolo e' richiesto il documento unico di regolarita' contributiva. 7. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, l'affidatario puo' avvalersi del subappalto esclusivamente per le attivita' relative a: caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.».