Art. 5 
 
Sostituzione  dell'art.  9  del  D.P.G.P.  30  settembre   1994,   n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. L'articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.  e'
sostituito dal seguente: «Art. 9 (Disposizioni  procedurali  relative
al confronto concorrenziale) -  1.  L'amministrazione  aggiudicatrice
procede all'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 8
mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei
soggetti idonei di cui all'art. 20, comma 3, della legge, in base  ad
uno dei seguenti criteri di aggiudicazione: 
      a) quello del prezzo piu' basso, risultante dal massimo ribasso
offerto sull'importo posto a base di gara; 
      b)  quello  dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa,
determinata   sulla   base   dei   seguenti   elementi    a    titolo
esemplificativo:  il  prezzo,  la  dotazione  di  personale   tecnico
dipendente, il  tempo  nonche'  ogni  altro  elemento  qualitativo  e
quantitativo utile alla valutazione. 
    2. I soggetti da invitare  sono  individuati  dal  dirigente  del
servizio competente secondo criteri predefiniti. 
    3. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice: 
      a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o  dei
lavori oggetto della prestazione; 
      b) definisce le esigenze progettuali, nonche' le finalita'  cui
l'opera o i  lavori  devono  rispondere,  descrivendone  i  requisiti
minimi anche mediante l'invio di copie  degli  elaborati  tecnici  di
maggior dettaglio di cui dispone; 
      c) indica  l'importo  massimo  previsto  per  la  realizzazione
dell'opera o dei lavori oggetto di prestazione; 
      d) richiede la presentazione del preventivo di parcella; 
      e)  fissa  il  termine  per  l'espletamento  delle  prestazioni
facendo  riferimento,  ove  necessario,  anche  ai  vari  livelli  di
progettazione   e   stabilisce   le   penalita'   per    i    ritardi
nell'espletamento   dell'incarico   rispetto   ai   tempi    indicati
dall'amministrazione o proposti dal professionista; 
      f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi  del
comma 1, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
      g) nel caso di cui al comma 1, lettera a), indica  il  criterio
di  valutazione  delle  offerte  anomale  secondo  quanto   stabilito
dall'art. 24. 
    Al fine del rispetto del principio di non  sovrapposizione  degli
incarichi di cui all'art. 20,  comma  5,  della  legge,  fatto  salvo
quanto disposto al comma 5 del presente articolo, lo stesso  soggetto
non puo' risultare contemporaneamente affidatario,  per  conto  della
medesima amministrazione  aggiudicatrice,  di  piu'  incarichi  della
stessa  natura  relativamente  a   prestazioni   di:   progettazione,
coordinatore della sicurezza in fase di  progettazione,  coordinatore
della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  direzione  dei   lavori,
predisposizione  dello  studio  di  impatto  ambientale,  prestazioni
connesse ed accessorie. 
    In  costanza  dello   svolgimento   di   un   incarico   affidato
dall'amministrazione   aggiudicatrice,   possono   essere    affidati
ulteriori incarichi della stessa natura  al  medesimo  soggetto,  nel
rispetto dell'articolo 8, nei casi seguenti: 
      a)  qualora  detti  incarichi  abbiano   ad   oggetto   aspetti
tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario; 
      b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche; 
      c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le  quali
il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione; 
      d) qualora si tratti di affidamento di  incarico  di  direzione
lavori relativo ad opere per  le  quali  il  medesimo  professionista
aveva espletato l'incarico di progettazione; 
      e) qualora il soggetto  risulti  aggiudicatario  del  confronto
concorrenziale di cui al presente articolo o di  altra  procedura  ad
evidenza pubblica, purche' l'incarico in corso di svolgimento non sia
stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 8.».