Art. 6 
 
Modificazioni  dell'art.  10  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. All'articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.  12-10/Leg,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 le parole «liberi professionisti» sono sostituite
dalle seguenti: «uno o piu' soggetti di cui all'articolo 20, comma 3,
della legge»; 
      b) al comma  2  le  parole  «dei  liberi  professionisti»  sono
sostituite dalle seguenti: «di uno o piu' soggetti  di  cui  all'art.
20, comma 3, della legge»; il periodo «Per  l'esame  comparativo  dei
curricula si applicano le disposizioni di cui all'articolo  9,  comma
4.» e' soppresso; 
      c) al comma 3 le parole «libero professionista» sono sostituite
dalle seguenti: «soggetto di cui all'art. 20, comma 3, della legge,»;
le  parole  «l'amministrazione  committente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'amministrazione aggiudicatrice»; le parole «il  compenso
spettante allo stesso libero professionista»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il compenso spettante allo stesso».