Art. 6 Modificazioni dell'art. 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, della legge»; b) al comma 2 le parole «dei liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno o piu' soggetti di cui all'art. 20, comma 3, della legge»; il periodo «Per l'esame comparativo dei curricula si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4.» e' soppresso; c) al comma 3 le parole «libero professionista» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto di cui all'art. 20, comma 3, della legge,»; le parole «l'amministrazione committente» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione aggiudicatrice»; le parole «il compenso spettante allo stesso libero professionista» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso spettante allo stesso».