Art. 9 
 
Introduzione dell'art. 12-bis del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12/10/Leg. 
 
    1.  Dopo  l'articolo  12  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
12-10/Leg., e'  inserito  il  seguente:  «Art.  12-bis  (Disposizioni
organizzative per la realizzazione  di  lavori  pubblici)  -  1.  Nel
rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo  restando  il
divieto   di   suddivisione   artificiosa   dell'opera,   ai    sensi
dell'articolo 3, comma 3 della legge, la  realizzazione  di  un'opera
puo' essere effettuata tramite piu' appalti, nei casi indicati  dalla
Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono  alla  realizzazione
di un'opera o lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa
disposizione non si applica ai  lotti  funzionali,  intendendosi  per
tali  le  parti  di  un  lavoro  generale  la  cui  progettazione   e
realizzazione sia tale da assicurarne  funzionalita',  fruibilita'  e
fattibilita',  indipendentemente  dalla  realizzazione  delle   altre
parti. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, la stipulazione  di  ogni  singolo
contratto di appalto e' subordinata alla verifica della  possibilita'
di effettiva consegna dei relativi lavori, secondo i  tempi  definiti
dal  programma  generale  dei  lavori  allegato  alla  progettazione.
Decorsi sei mesi dalla scadenza del tempo previsto  per  la  consegna
dei lavori nel programma generale,  l'appaltatore  puo'  chiedere  la
rivalutazione dei  prezzi  di  offerta  mediante  l'applicazione  del
coefficiente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge. 
    3. Ai fini della individuazione delle disposizioni  da  applicare
per la scelta del  contraente  e'  computato  il  valore  complessivo
stimato  della  totalita'  degli  appalti,  fermo  restando  che   la
qualificazione dei concorrenti e' effettuata in relazione al  singolo
appalto. 
    4. Per la realizzazione di  un'opera  mediante  piu'  appalti  ai
sensi del comma 1,  l'amministrazione  aggiudicatrice  predispone  il
programma lavori generale, allegato alla  progettazione,  comprensivo
dei tempi per le procedure da seguire. 
    5. Per la conduzione degli appalti, nel provvedimento a contrarre
e' individuato un unico responsabile di progetto che svolge  funzioni
di impulso e di coordinamento, al fine  di  consentire  l'adeguato  e
tempestivo adempimento di ogni attivita' istruttoria ed esecutiva per
la realizzazione dell'intera opera. 
    6. Le funzioni di responsabile di progetto,  se  non  coincidente
con il responsabile del procedimento,  sono  svolte  a  supporto  del
responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della  legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23. 
    7. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori
e le relative forniture da eseguire in economia,  anche  se  comprese
nel quadro economico di progetto.».